La tutela legale gratuita per invalidità civile

Invalidità civile: è il riconoscimento con assegno con somma di denaro, per il mantenimento e l'assistenza sociale in caso di inabilità. 

In particolare, per coloro che hanno difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana e relazionale. Ciò per menomazione o deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. Il tutto, a causa della permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo (Legge n. 118 del 30 marzo 1971).

Per i cittadini invalidi civili affetti da patologie che compromettono la normale capacità lavorativa, per chi è in età da lavoro (invalidità civile e lavoro), o da infermità che li rendono incapaci di svolgere le attività tipiche della loro età (per chi ha meno di 18 o più di 65 anni e 7 mesi di età), è prevista una serie di provvidenze, ratei mensili e altre forme di assistenza invalidi civili. Tra queste, l'assegno mensile di assistenza, la pensione di inabilità civile e l'indennità di accompagnamento. In più, ci sono le prestazioni dell'indennità mensile di frequenzaprestazioni per ciechi civili (assoluti e parziali), pensione per sordomuti indennità comunicazione per sordomuti.

In molti casi, l'inabilità è la conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa, in particolare, per esposizione ad amianto, le cui fibre sono cancerogene. In questi casi, per cui, la vittima ha diritto all'indennizzo INAIL e al risarcimento del danno. In questi casi, le sole prestazioni legate all'invalidità, ai sensi dell'art. 38 Cost., sono costituite dall'indennità di accompagnamento e dai diritti di cui alla L. 104/1992.  

Assistenza gratuita per invalidità civile

L'ONA assiste le vittime di invalidità civile per la tutela dei loro diritti attraverso il team di avvocati online gratis. Chiedi assistenza presso le sedi territoriali, online allo Sportello Amianto Online o compilando il form sottostante:

La tutela legale gratuita per invalidità civile

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Invalidità civili: Corte Costituzionale, sent. n. 152/2020

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 23.06.2020, ha affermato il principio della inadeguatezza dell'assegno di invalidità. Tant'è vero che tali assegni sono stati, ora, adeguati. Infatti, secondo la Corte, i cittadini inabili al lavoro al 100%, non potevano sopravvivere con quelli che erano i livelli economici dell'assegno. Più precisamente i '285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita', così con violazione del 'diritto al mantenimento', sancito dall'art. 38 Cost. 

Il dubbio di costituzionalità del precedente regolamento normativo era stato, infatti, avanzato dalla Corte di Appello di Torino con due distinte questioni. La prima, è quella dell'art. 12, co. 1, L. 118 del 30 marzo 1972, (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili). La seconda, è quella relativa all'art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ('Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2002).

La Corte, nel pronunciarsi, ha richiamato l'art. 38 Cost., ed ha precisato che tutti coloro che sono privi di mezzi necessari per vivere hanno diritto al "mantenimento e assistenza sociale". Quindi, con riferimento al caso specifico, ha stabilito che l'importo di €285,86 mensile, per coloro che sono totalmente inabili al lavoro, fosse inadeguato. Infatti, per coloro che sono totalmente inabili e con grave disabilità, questo importo è totalmente insufficiente per soddisfare i suoi bisogni primari di vita.

Quindi, la conclusione della Corte, è che le norme censurate fossero effettivamente illegittime e che, in ossequio al principio di cui all'art. 38 Cost., l'importo mensile dovesse essere adeguato.

Obbligo di adeguamento dell'importo dell'assegno mensile

Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, tutti coloro che sono totalmente inabili al lavoro hanno diritto all'adeguamento dell'assegno mensile di invalidità, nel rispetto dell'art. 38 Cost.. Infatti, 'ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale'. Su questa base, lo Stato Italiano aveva l'obbligo di adeguarsi, con il c.d. 'incremento al milione' (pari a 516,46 euro), che deve essere riconosciuto a tutti coloro che sono inabili al 100%.

Più precisamente, questo diritto spetta a tutti gli invalidi civili totali, di cui all'art. 12, primo comma, della L. 118/1971, anche prima del compimento dei 65 anni di età, che è invece previsto ora dalla legge. 

Invalidi civili totali: €516,46 anche prima dei 65 anni

Sulla base del dettato della Corte Costituzionale, l'incremento dell'assegno di euro 516,46, spetta a tutti gli invalidi civili totali, al compimento del 18° anno di età, e che non abbiano redditi pari o superiori ad euro 6.713,98. Questa pronuncia non ha effetti retroattivi, e quindi si applica per il futuro. La decorrenza di queste disposizioni, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale è quella del 24.06.2020, ferma la possibilità, per il Legislatore di rimodulare la disciplina, al fine di garantire agli invalidi civili totali, l'effettività dei diritti di cui all'art. 38 Cost.

Sul punto l'INPS ha emanato la circolare n. 107 del 23.09.2020, con la quale ha dettato le modalità con le quali ottenere tale rivalutazione e adeguamento.

Invalidità civile vittime amianto: assistenza gratuita ONA

Per quanto riguarda le vittime di malattie asbesto correlate, si deve distinguere se hanno origine occupazionale, ovvero per inquinamento ambientale. Nel primo caso, vi sono tutte le tutele INAIL e risarcitorie. Per cui, la vittima ha diritto all'indennizzo INAIL, non cumulabile con la pensione di invalidità civile, ad eccezione della pensione INPS di invalidità civile.

Queste patologie asbestosi polmonare placche pleuriche o ispessimenti pleurici, mesotelioma, tumore polmonare, della laringe e dell’ovaio, provocano inabilità totale. La tutela per i lavoratori vittime di patologie asbesto correlate è quella, prima di tutto, INAIL e poi il prepensionamento per invalidità civile. Infatti, la pensione si matura anticipatamente per effetto della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, co. 7, L. 257/1992. Inoltre, nel  caso in cui le maggiorazioni contributive del 50% non fossero sufficienti alla maturazione del diritto a pensione, si può chiedere la pensione di invalidità INPS, con l'art. 1, co. 250, L. 232/2016.

L'INPS ha, quindi, emesso la circolare con la quale ha stabilito termini e modalità per la pensione di invalidità amianto. Cioè, il prepensionamento per lavoratori malati di malattie asbesto correlate:

Invalidità civile malattie amianto esposizione ambientale

Per tutti gli invalidi civili, compresi quelli di amianto per esposizioni ambientali, sussiste, comunque, la tutela di cui all'art. 38 Cost. ed il diritto alle relative prestazioni per l'invalidità civile. Infatti, in molte occasioni, le esposizioni ad amianto e ad altri cancorogeni sono dovute anche a casusa dell'inquinamento ambientale.

Si pensi, infatti, a coloro che abitano nei pressi di grandi stabilimenti, come l'ILVA di Taranto, oppure per gli abitanti di Casale Monferrato: quasi tutti i nuovi malati in quest'ultima città sono dovute ad esposizioni ambientali.

In questi casi, la tutela non può che essere quella ordinaria dell'invalidità civile, perché non ci sono altre tutele. 

Le vittime dell'amianto, come tutti gli altri invalidi civili, a prescindere dall'origine della malattia, in caso di chemioterapia, hanno diritto anche all'indennità di accompagnamento. Si tratta di una particolare, ulteriore, prestazione, quest'ultima, si cumula anche con la rendita INAIL. Per tutti coloro che sono invalidi, a prescindere dall'origine professionale o meno, sussiste il diritto che si lega all'invalidità.

In particolare, tutte le tutele di cui alla L. 104/1992.

In caso di mesotelioma, si ha diritto anche all'una tantum del Fondo Vittime Amianto.

L'invalido civile, quindi, con prestazioni non cumulabili con quelle INAIL ha, comunque, sempre il diritto alle seguenti prestazioni:

Prestazioni assistenziali per invalidità civile

L'assegno di indennità di invalidità civile spetta agli invalidi con percentuale di invalidità civile tra il 74% e il 99% e, diversamente dall'indennità di accompagnamento (invalidità civile e accompagnamento), è necessario che l'invalido civile sia una condizione di bisogno (invalidità civile assegno).  Oltre alle prestazioni previdenziali di cui INPS invalidi civili assegno mensile di assistenza (assegno di invalidità civile), alla pensione inabilità civile e all'indennità di accompagnamento (invalidità civile accompagnamento), si aggiungono altre prestazioni specifiche: 

Domanda invalidità civile

Per presentare la domanda di invalidità civile Inps (richiesta invalidità civile) per cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità è necessario rivolgersi a un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico, che viene poi consegnato al richiedente insieme alla ricevuta completa del numero di certificato da riportare nella domanda invalidità civile. La domanda invalidità civile deve contenere:

  • il protocollo della domanda invalida civile (PIU);
  • la data di presentazione della domanda per invalidità civile

Il certificato è valido per 30 giorni dalla data di rilascio. In caso di ricovero è possibile indicare un recapito temporaneo per la visita per invalidità civile INPS presso un'Azienda sanitaria diversa da quella di residenza.

Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è il sostegno economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18 per le vittime di invalidità civile patologie riconosciute (quindi oltre alle patologie per invalidità civile, anche le malattie da amianto come  il mesotelioma, altamente invalidanti) e/o accompagnate dalla somministrazione di chemioterapia (invalidità civile e accompagnamento). 

La natura giuridica della indennità di accompagnamento è di contributo forfettario per il rimborso spese conseguenti alla invalidità civile, non costituisce reddito ed è esente da imposte.

L’indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. L'indennità di accompagnamento viene erogata a tutti i cittadini italiani o UE residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (indennità invalidità civile). 

L'importo corrisposto viene annualmente aggiornato con apposito decreto del Ministero dell'Interno (importo invalidità civile). Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Nel 2018, l'importo dell'indennità di accompagnamento (invalidità civile con accompagnamento) è di 516,35 euro per 12 mensilità e quindi complessivamente di 6.185,16 euro.

Requisiti indennità di accompagnamento per invalidità civile

L’assegno di accompagnamento per invalidità civile si ottiene presentano la domanda per l’accertamento invalidità civile alla Commissione Medica presso la ASL di competenza territoriale, allegandola certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante. Il dichiarante deve essere definito  "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" (invalidità civile Inps requisiti).

Per avere diritto a questa indennità il certificato deve avere indicato il codice 05 o 06. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente).

L'indennità per invalidità civile non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.

Requisiti invalidità civile:

  • non essere ricoverato in strutture residenziali

oppure

  • essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, con una autocertificazione su modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio.

Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.

Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile

L'indennità di accompagnamento per invalidità civile spetta anche a coloro che sono:
  • ciechi assoluti
  • sottoposti a chemioterapia o altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999)
  • minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero  1377 del 2003)
  • affetti dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down
  • malati di epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza"
  • coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore. Ciò, perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti. In particolare, in relazione ai termini e ai modi in cui gli stessi devono essere compiuti (sentenza n.1268 del 2005).

Invalidità civile e handicap civile

L'Osservatorio Nazionale Amianto, con l'Avv. Ezio Bonanni, con il pool di avvocati online per consulenza legale online, ti assiste e tutela i tuoi diritti in caso di invalidità civile e handicap civile. Dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove determinazioni per la percentuale di riduzione della capacità lavorativa per invalidità civile e le nuove procedure per il riconoscimento invalidità civile (art. 20 del D.L. n. 79/09):

  • La determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa
  • Nuove procedure per il riconoscimento invalidità civile
  • Come presentare la domanda di invalidità civile, handicap e disabilità
  • Procedure di accertamento invalidità civile, handicap e disabilità
  • Invalidità benefici
  • Rivedibilità: semplificazione degli accertamenti sanitari
  • Visite straordinarie
  • Permessi e congedi per invalidità ed handicap

Capacità lavorativa per invalidità civile

Nella dizione "invalidità civile" sono comprese una serie di prestazioni che scaturiscono dal riconoscimento, effettuato da apposite Commissioni istituite presso tutte le ASL, di una condizione congenita o acquisita, che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa e/o un danno funzionale permanente (Legge 118/71 e D.lgs 509/88 - legge invalidità civile).

La determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa per invalidità civile deve basarsi sulla:

  • entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
  • possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
  • importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.

Domanda INPS invalidità civile

Dal 1° gennaio 2010 sono state introdotte sostanziali novità nell'iter di riconoscimento della domanda di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (come previsto dell'art. 20 del D.L n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009). Riguardo tutela legale disabili, dal 1° gennaio 2010, la domanda volta ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve essere inoltrata all'INPS anziché alla ASL, esclusivamente per via telematica (on line) collegandosi al sito INPS e accedere all'applicazione InvCiv2010.

L'inoltro della domanda prevede l'assegnazione di un PIN che il cittadino può utilizzare sia per presentare la domanda invalidità civile sia per verificare lo stato della richiesta, con un sistema organizzativo e procedurale trasparente, gestione telematica e tracciabilità delle domande durante tutte le fasi del procedimento. La domanda di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve essere corredata dal certificato medico. Lo stesso certificato medico deve essere compilato on line da un medico abilitato alla certificazione per via telematica.

Richiesta PIN INPS per invalidità civile

Il PIN può essere richiesto attraverso 2 modalità:

  • direttamente tramite il sito dell'Inps alla sezione on line (richiesta PIN on line) e compilare la scheda inserendo i propri dati. Dopo la compilazione saranno visualizzati i primi 8 caratteri del PIN e la seconda parte del PIN sarà recapitata al domicilio del richiedente via posta.
  • Contattando l'Osservatorio Nazionale Amianto tramite lo Sportello Amianto o al numero verde 800 034 294
  • In alternativa contattando il Contact Center dell'Inps (803 164), oppure rivolgendosi all’associazione AIC, con specifica delega.

Certificato medico per invalidità civile, handicap e disabilità

Il medico che certifica la invalidità civile, handicap o disabilità deve richiedere il PIN INPS:

  • scaricando e stampando il modulo di richiesta del PIN dal sito Inps;
  • recandosi presso le sedi INPS con documento d'identità.

Il modulo di richiesta invalidità civile INPS del medico va consegnato, compilato e sottoscritto, all'INPS.

Al medico viene consegnato da INPS un codice PIN iniziale d'accesso che va modificato al primo accesso.

Il PIN INPS è necessario per l'abilitazione alla certificazione invalidità civile. 

L'elenco dei medici certificatori accreditati con PIN per la presentazione domanda invalidità civile è disponibile sul sito INPS. 

Convocazione a visita per invalidità civile

Al termine della procedura viene fissata una visita presso la ASL di residenza. La vittima invalidità civile deve recarsi a visita entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda invalidità civile per visite ordinarie e entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda invalidità civile in caso di patologia oncologica (art.6 Legge 80/06) o patologie comprese nel decreto 2 agosto 2007.

La data di convocazione a visita invalidità civile sarà comunque comunicato con raccomandata A/R all'indirizzo indicato nella domanda invalidità civile, completo dei riferimenti della prenotazione e l'indicazione della documentazione invalidità civile necessaria. In caso di visita domiciliare il medico certificatore deve inviare comunicazione telematica a INPS 5 giorni prima della data fissata per la visita invalidità civile.

Invalidità civile e Commissioni Mediche Integrate

Le commissioni mediche ASL dal 1° gennaio 2010 sono integrate da un medico Inps quale componente effettivo, designato, di volta in volta, a rotazione fra quelli in servizio presso il Centro Medico Legale territorialmente competente. La composizione delle Commissioni Mediche Integrate varia in funzione della domanda presentata dal cittadino a seconda che sia volta al riconoscimento del l invalidità civile, cecità civile, sordità civile disabilità o handicap.

La documentazione sanitaria presentata all'atto della visita da parte del cittadino viene acquisita agli atti dalla ASL e potrà essere richiesta dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'Inps in caso di necessità. All'esito visita invalidità civile verrà redatto un verbale nel quale saranno contenuti i dati anagrafici dei richiedenti e l'esito delle valutazioni, indicando la formulazione unanime o a maggioranza del giudizio finale.

Accertamento medico per invalidità civile

Quindi, l'accertamento sanitario potrà quindi concludersi con un giudizio medico-legale che può essere espresso a maggioranza o all'unanimità dei componenti della Commissione Medica Integrata. Se il giudizio è espresso all'unanimità, il verbale della visita dovrà essere sottoposto, con la massima tempestività, alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente. In conclusione, quest'ultimo, potrà confermare, o meno, l'esito della valutazione della Commissione Medica Integrata.

Nel caso in cui ci sia la validazione, il verbale verrà trasmesso da parte dell'Inps al domicilio del cittadino istante. Se il giudizio è espresso a maggioranza, l'Inps sospende l'invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla ASL la documentazione. Quindi, il Responsabile del CML potrà entro 10 giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.

A conclusione dell'iter sanitario, l'Inps provvede all'inoltro del verbale all'interessato, in duplice esemplare. Quindi, una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del cittadino. L'ONA è sempre a disposizione, per l'assistenza gratuita per tutti i cittadini invalidi, anche attraverso la sua struttura medico legale. Infatti, ci sono i medici legali ONA, coordinati dal Dott. Arturo Cianciosi, cui ci si potrà rivolgere per assistenza medico legale invalidità civile.

Ricorso in caso di mancato riconoscimento invalidità civile

La richiesta di invalidità civile può essere negata o può essere riconosciuta in misura minore. In questi casi la vittima dovrà proporre al giudice istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica preliminare delle condizioni sanitarie del soggetto al fine di valutare la legittimità della pretesa.

 

 Nel processo di accertamento dell’invalidità civile sono previste due diverse forme di tutela:

  • giudiziaria, relativa alla fase sanitaria;
  • amministrativa, relativa alla fase di concessione delle prestazioni economiche.

Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che attengono a requisiti non sanitari, come il reddito, la cittadinanza, la residenza. 

 

Invece, contro il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari è possibile presentare unicamente ricorso in via giudiziaria. Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio. Una volta decaduto si potrà solo presentare una nuova domanda amministrativa.

 

Dopo la richiesta di accertamento tecnico preventivo, questo viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU). Questa figura viene assistita nelle operazioni peritali da un medico legale dell’INPS. Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio, non superiore a 30 giorni. Entro tale data le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.

 

In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile. Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.

 

Modalità benefici invalidità civile: assistenza ONA

La modalità di riconoscimento benefici invalidità civile varia a seconda delle regioni dove l'Inps ha la titolarità della concessione rispetto a quelle dove tale titolarità è ancora di competenza di Enti diversi. Nelle regioni in cui l'Inps ha la titolarità nella concessione: l'Inps invia al cittadino la comunicazione, insieme al verbale sanitario, in cui è contenuta la richiesta dei dati necessari all'accertamento dei requisiti socio-economici e delle certificazioni da esibire alla sede Inps. È possibile compilare anche on line i dati relativi all'accertamento dei requisiti socio-economici attraverso il sito Inps.

Importante!!! Il cittadino potrà provvedere all'inserimento dei dati in questione anche in anticipo rispetto alla ricezione del verbale seguendo le istruzioni presenti nel sistema di tracciabilità della pratica. Nelle regioni in cui l'Inps non ha la titolarità nella concessione: In questo caso l'Inps invia all'ente concessore, la comunicazione e il verbale con il giudizio della commissione. All'interessato verranno inviati per posta la comunicazione e il verbale che contiene l'elenco dei dati necessari all'accertamento dei requisiti socio-economici, nonché le certificazioni da consegnare all'ente concessore per ottenere i benefici economici.

Importante!! Le prestazioni devono essere liquidate entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

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