Prestazioni per i ciechi civili parziali: tutela legale

Pensione per i ciechi parziali

Pensione per i ciechi civili parziali: (l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n.66), per un importo che nel 2013 è pari ad € 256,67 per 13 mensilità (circolare INPS, n.41682 del 22 dicembre 2004)

Condizioni:

1. è indipendente dall'età;

2. essere stato riconosciuto cieco parziale, cioè con un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

3. essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo;

4. disporre di un reddito annuo personale non superiore a 15.305,79 € (circolare INPS n. 41682 del 22 dicembre 2004).

 

Incompatibilità:

L'art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aveva stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1991 la pensione dei ciechi parziali, come tutte le altre prestazioni pensionistiche previste per i minorati civili, fosse incompatibile con le pensioni dirette concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titolo di invalidità.

Il divieto di cumulo è stato abrogato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, limitatamente ai ciechi civili, agli invalidi civili totali e ai sordomuti, i quali quindi possono cumulare la pensione conseguita per la minorazione civile con le altre pensioni sopra specificate.

Con norma transitoria contenuta nel secondo comma di detto art. 12 sono fatti salvi i diritti acquisiti dai minorati civili per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno fino a tutto il 1° gennaio 1992. 


Indennità speciale per i ciechi civili parziali

Indennità speciale per i ciechi civili parziali: (l'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508), per un importo che nel 2018 è pari ad € 209,51 per 12 mensilità. La rivalutazione annuale dell'assegno è disciplinata dall'art. 54, comma 12, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la quale la rivalutazione è calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall'ISTAT.

Condizioni:

 

1. è indipendente dall'età;
2. è indipendente dal reddito personale;
3. essere stato riconosciuto cieco parziale, cioè con un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
4. essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo).

 

N.B.

La legge 21 novembre 1988, n. 508, ha stabilito che l'indennità speciale è corrisposta d'ufficio a coloro che alla data dell' entrata in vigore (10 dicembre 1988) erano titolari di pensione non reversibile.

E' corrisposta d'ufficio anche a coloro che alla stessa data avevano presentato domanda di pensione.

A partire dalla data suddetta, per ottenere l'indennità speciale è necessaria un'espressa richiesta dell'interessato.

L'indennità spetta nella misura intera anche nel caso in cui il cieco sia ricoverato in istituto.


Assegno vitalizio per i ciechi civili decimisti

Assegno vitalizio per i ciechi civili decimisti: (legge 9 agosto 1954, n. 632 - art. 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66) importo nel 2018 pari ad € 209,70.

Condizioni:

1. L'assegno vitalizio era previsto a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta, inabili a proficuo lavoro e sprovvisti dei necessari mezzi di sostentamento. L'art. 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 ha mantenuto la corresponsione soltanto per i ciechi decimisti che già ne erano in godimento;

2. non disporre di un reddito annuo personale superiore ad € 8011,78.

 

Incompatibilità:

L'assegno vitalizio, al pari di tutte le altre prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno ai minorati civili, era stato dichiarato incompatibile con le pensioni dirette concesse per invalidità contratta per causa di guerra, di servizio o di lavoro, nonché con ogni altra forma di trattamento pensionistico di invalidità.

 

Detta incompatibilità è stata abrogata dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, che ha fatto salvi i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno fino a tutto il 1° gennaio 1992. 


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