5. Applicabilità della nuova disciplina dettata dall’art. 47 I comma della legge 326/03.


Con l’art. 47 della legge 326/03, il Legislatore, per motivi di bilancio, è intervenuto sulla disciplina dei benefici contributivi di cui all’art. 13 comma 8 della legge 257/92 per ridurre il coefficiente moltiplicatore a 1,25, senza che potesse essere utilizzato per maturare anticipatamente il diritto di accedere alle prestazioni pensionistiche, e ha introdotto il termine di decadenza dal diritto per coloro che non avessero inoltrato domanda di certificazione all’Inail nel termine del 15.06.2005, mentre non ha modificato le altre norme, e quindi anche quelle relative alle fattispecie di cui ai commi 6 e 7, il cui coefficiente rimane di 1,5, senza alcun termine per avanzarne domanda di certificazione all’Inail pena la decadenza.

Per una vasta platea di lavoratori queste nuove norme non trovano applicazione anche per il caso di esposizione qualificata ultradecennale ad amianto un tempo regolata solo dall’art. 13 comma 8 della legge 257/92, poiché già in sede di conversione all’art. 47 venne aggiunto il comma 6 bis il quale stabilisce:

“Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.

(art 47, comma 6-bis della legge 326 del 2003).

La precedente e più favorevole normativa, secondo quanto dispone l’art. 13 comma 8 legge 257/92, senza riduzione del coefficiente ad 1,25, utile ai soli fini della rivalutazione della prestazione e non della anticipata maturazione del diritto e della disciplina della decadenza, trova applicazione per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto (02.10.03) avessero avuto accesso a trattamenti di mobilità, o avessero definito la risoluzione del rapporto di lavoro e avessero già depositato domanda di pensione, o ne avessero maturato il diritto ‘anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257’.

Avevano maturato il diritto a pensione alla data del 02.10.03, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 13 comma 8 legge 257/92, quei lavoratori che con l’aggiunta della maggiorazione dell’anzianità contributiva pari al 50% del periodo di lavoro in esposizione ad amianto, avessero raggiunto, a prescindere dall’età, almeno 37 anni di anzianità contributiva ovvero avessero raggiunto l’età di 57 anni con 35 anni di anzianità contributiva, alle seguenti condizioni:

 

 

 

Anno

                                                           a)                                                                                      b)

Anzianità contributiva

Età anagrafica

Anzianità contributiva (a prescindere dall’età)

Per la genericità dei lavoratori (tab. C L. 449/97)

Per categorie particolari (tab. B L. 335/95)

1998

35

54

53

36

1999

35

55

53

37

2000

35

55

54

37

2001

35

56

54

37

2002

35

57

55

37

2003

35

57

55

37

 

A circa un mese dalla sua entrata in vigore, il legislatore ha ritenuto di dover intervenire nuovamente per ampliare la platea di coloro ai quali non dovessero essere applicate le norme di cui all’art. 47, comma 1, l. 326/03, e per attenuarne gli effetti:

 “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL. All’onere relativo all’applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l’anno 2004, 97 milioni di euro per l’anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236”.

(art. 3, comma 132, legge 350/03).

Le norme di cui all’art. 47, commi 1 e 5, della Legge n. 326/03 (e quindi anche quelle di cui all’art. 3, comma 2, DM 27.10.2004, con le quali si stabilisce al 15.06.2005 il termine per il deposito della domanda all’Inail in mancanza del quale il lavoratore decade dal diritto) non trovano applicazione anche per coloro che avessero ‘già maturato alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992’ (senza che si facesse riferimento al diritto a pensione), oltre che a coloro che avessero già inoltrato domanda all’INAIL e/o all’INPS; e che avessero già pendente il giudizio o ottenuto sentenze favorevoli di riconoscimento della maggiorazione

La Corte di Cassazione ha dettato il seguente principio di diritto[1]:

“In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, l’art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall’art. 47, comma 1°, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l’applicabilità della precedente disciplina, di cui all’art. 13 della l. 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2.10.2003 abbiano già maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione, o abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL od ottenuto Sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva”.

La precedente e più favorevole disciplina (coefficiente 1,5 utile per maturare il diritto a pensione, e assenza di decadenza per coloro che non avessero presentato la domanda all’Inail entro il 15.06.2005) rimane applicabile soltanto a coloro che alla data del 02.10.03 avessero già maturato il diritto a pensione anche per effetto dell’aggiunta dei periodi contributivi pari al 50% di quelli in esposizione all’amianto, mentre ne sono esclusi coloro che a quella data pur avendo maturato il diritto ai benefici contributivi non avevano ancora maturato il diritto al trattamento di quiescenza.

Si evidenzia che nell’art. 3, comma 132, l. 350/03, senza alcun riferimento al diritto a pensione, diversamente da quanto disposto dall’art. 47 comma 6 bis della legge 326/03, che invece vi fa esplicito riferimento, con una formulazione[2]

“innovativa rispetto a quella del decreto legge, e che introduca nuove deroghe all’applicabilità della nuova disciplina dei benefici per l’esposizione ad amianto dettata dallo stesso decreto legge,… (perché)… mentre l’art. 47 contemplava, ai fini dell’applicabilità del vecchio regime, il requisito del possesso di una determinata anzianità contributiva, raggiunta con l’ordinario versamento di contributi o anche con l’ausilio della rivalutazione per l’esposizione all’amianto, l’art. 3 condiziona l’applicabilità della disciplina previgente al mero fatto della prestazione di attività lavorativa con esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni. Inoltre, l’art. 3 stabilisce anche un’altra importante eccezione all’applicabilità della nuova disciplina, non prevista dal D.L. n. 269/03, in quanto fa salva la disciplina previgente in favore di coloro i quali, alla data del 02.10.2003, avessero ‘avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL’ (dell’esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni) oppure avessero ‘avviato’, cioè instaurato, cause per il riconoscimento dei benefici della legge n. 257/92, definite con Sentenza loro favorevole.

Si deve dunque ritenere che il legislatore, con l’art. 3, comma 132 della legge n. 350, abbia inteso apportare modifiche alla disciplina dei benefici in materia di amianto dettata dal D.L. n. 269, estendendo l’applicabilità della normativa precedente a un maggior numero di assicurati rispetto a quello originariamente individuato dal decreto legge. Si è dunque di fronte ad una successione di leggi nel tempo, per effetto della quale, in base ai principi generali, la disposizione successiva abroga quella precedente che sia con essa compatibile, determinandone l’abrogazione tacita (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice Civile)”.

(Corte di Appello di Perugia, Sentenza n. 441 del 2008)

C’è una ‘indubbia diversità delle due formulazioni’ del testo legislativo, poiché l’art. 47 comma 6 bis della legge 326/03 fa riferimento alla maturazione del ‘diritto di trattamento pensionistico’, mentre il successivo art. 3 comma 132 della legge 350/03 fa riferimento anche a quei ‘lavoratori che abbiano maturato, alla data del 02.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13 comma 8 della legge 27.03.1992 n. 257…’, senza alcun riferimento al diritto a pensione, e quindi anche per costoro deve trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 13 comma 8 legge 257/92 (anche in relazione al termine di decadenza per coloro che non hanno depositato la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005).

Quando la seconda norma fa riferimento alla maturazione del diritto alla maggiorazione contributiva, non può essere considerata identica alla prima, se non altro per la diversa e non equivoca formulazione letterale.

Al contrario, ove si ritenesse che si possa identificare sul piano normativo la maturazione ‘del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27.03.1992 n. 257’, così come specificato dall’art. 3, comma 132, l. 350/2003, con maturazione alla data del 02.10.2003 del ‘diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali’ di cui all’art. 47 comma 6 bis, si dovrebbe ammettere che quella successiva è inutile, e che il legislatore è intervenuto invano, a distanza di un mese, con una nuova disposizione del tutto sovrapponibile a quella precedente.

Le due norme non sono affatto identiche, e la seconda quando fa un esplicito e chiaro riferimento alla condizione di aver ‘maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali’di cui all’art. 13, comma 8 della legge n. 257/92 alla data del 02.10.03, vuole ciò che dice, coerente e rispettosa del dettato costituzionale[3] in base al quale

“non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo o in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando già sia subentrato lo stato di quiescenza, senza un’inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle prospettive legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla propria attività lavorativa”.

(Sentenza della Corte Costituzionale, n. 822/88).

Non è equo, né razionale, né giusto che lavoratori già pregiudicati per via del tardivo recepimento della direttiva 477/83/CEE e del sostanziale inadempimento dei precetti costituzionali in tema di sicurezza e salubrità dell’ambiente lavorativo, possano decadere dal diritto o vederselo ridotto ad un coefficiente pari alla metà, utile soltanto per maggiorare la prestazione previdenziale una volta che l’avessero maturata autonomamente in seguito alla prosecuzione dell’attività e al conferimento dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, quando avevano già maturato il diritto alla rivalutazione, in un periodo nel quale non era necessaria alcuna domanda e gli enti avrebbero dovuto costituire automaticamente la posizione contributiva con anzianità contributiva calcolata con il coefficiente 1,5: è evidente che il nuovo intervento si giustifica nella necessità e volontà di ampliare la platea alla quale continuare ad applicare le disposizioni di cui all’art. 13 comma 8 legge 257/92, facendovi rientrare anche coloro che avessero già maturato il diritto per essere stati già esposti ad una concentrazione di polveri e fibre di amianto oltre la soglia delle 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni, alla data del 02.10.03 (senza che dovessero avere anche maturato il diritto a pensione).



[1]La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n°21862 del 18.11.2004, ha dettato i principi interpretativi dell’applicazione e dell’ambito di operatività intertemporale del nuovo complesso sistema normativo.

[2] Corte di Appello di Perugia, Sezione Lavoro, Sentenza n. 441 del 2008.

[3] Corte Costituzionale, Sentenza n. 822 del 1988.


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 Applicabilità della nuova disciplina

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