Bonus amianto rotabili ferroviari F.S.

Commento a cura dell'Avv. Ezio Bonanni

 Benefici previdenziali amianto lavoratori rotabili ferroviari

Si trasforma in beffa per i ferrovieri l'intervento del governo. L'Art. 1 comma 246 Legge 205/2017 (Bilancio 2018) , come spiegato dal messaggio INPS n° 696 del 15 febbraio 2018, contiene una parziale modifica dell’ articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sui benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività lavorativa nel sito produttivo durante le operazioni di bonifica dall'amianto.

 

L'art. 1, comma 277 della Legge 277/2015 è stato modificato come si vede di seguito:

Art. 1, comma 277 - testo originale

Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro 1 marzo 2016), nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (…).

Art. 1, comma 277 - testo modificato

Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonificaa condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro il 2 marzo 2018), corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(…).


Nota esplicativa dell'Avv. Ezio Bonanni

Ci sono delle reali modifiche circa i benefici amianto:

  • Esposizione parziale: Viene meno l'obbligo che il lavoratore sia stato esposto “per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica”. E'  sufficiente dimostrare che sia stato presente nel sito di produzione di materiale rotabile privo di dispositivi di protezione individuale anche per parte del periodo;
  • Continuità di lavoro nel decennio successivo alla bonifica: è necessario che il lavoratore sia stato occupato per 10 anni successivi alla bonifica.
  • Aumento del periodo oggetto della maggiorazione: verranno riconosciuti sia il periodo di esposizione durante la bonifica sia durante il decennio successivo.

La domanda va presentata entro il 2 marzo 2018 (Messaggio INPS n° 696 del 15 febbraio 2018)

L'INPS ha riaperto i termini delle domande per coloro che ora rientrano nella previsione di legge, e quindi consentire loro di depositare la domanda, entro il prossimo 2 marzo 2018, pena la decadenza.

 

 

Dichiarazione del datore di lavoro a corredo della domanda

La domanda deve essere fornite di una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la presenza del lavoratore sul sito produttivo. L’INPS chiarisce che, qualora il datore di lavoro sia impossibilitato a rilasciare la sua dichiarazione entro il termine del 2 marzo 2018, la dichiarazione potrà essere allegata anche successivamente, però entro i 60 giorni dal 2 marzo 2018.

 

Ulteriori chiarimenti

L'INPS ha già emanato diverse istruzioni e messaggi e in particolare:

 

·   Messaggio INPS n. 587 del 10 febbraio 2016

·   Messaggio INPS n. 781 del 19 febbraio 2016

·   Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 pubblicato sulla G.U. n. 158 dell’8 luglio 2016

·   Circolare INPS n. 68 del 6 aprile 2017

·   Messaggio INPS n. 3407 del 1° settembre 2017

·   Messaggio INPS n. 3585 del 18 settembre 2017

 

L'INPS dovrà ancora chiarire alcuni di questi aspetti, intanto valgono le seguenti indicazioni pratiche:

Per la dichiarazione del datore di lavoro occorre utilizzare il modello AP 130 v.0 – “Dichiarazione del datore di lavoro ai fini della concessione dei benefici per l’esposizione all’amianto previsti dall’art. 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” .

 

Il modello è già disponibile on line ed è compilabile in formato editabile o manualmente.

La domanda di certificazione deve essere presentata on line attraverso il sito dell’INPS Sul sito INPS e si può seguire il seguente percorso:

·     Selezionare “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione,

Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”,

·     Selezionare “Certificazione” > “Riconoscimento di beneficio” > “Maggiorazione amianto legge 205/2017”

 

 

L’Osservatorio Nazionale Amianto chiede al governo di estendere la misura a tutti i lavoratori del settore dei rotabili ferroviari e ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Nel frattempo è opportuno depositare la domanda entro il 2 marzo 2018, anche per coloro che non rientrano materialmente nella classificazione dei lavoratori del settore dei rotabili.

 

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Commenti: 1
  • #1

    Ezio Bonanni (giovedì, 26 aprile 2018 13:46)

    Ora ci sono altri aggiornare