Prepensionamento lavoratori senza domanda INAIL

Prepensionamento lavoratori senza domanda INAIL. Tutti i lavoratori esposti ad amianto in concentrazioni superiori alle 100ff/l nella media delle 8 ore lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni hanno diritto a vedersi rivalutato l’intero periodo con il coefficiente 1,5, in base all’art. 13 co. 8 L. 257/1992 a titolo di risarcimento per i danni comunque subiti, per le esposizioni alle polveri e fibre di amianto anche in assenza di patologia[1], e in chiave preventiva (Corte Cost. Sent. n. 5 del 2000).

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Prepensionamento lavoratori senza domanda INAIL

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Gli enti pubblici, e prima di tutto l’INPS, hanno avuto sempre un'avversione nell’applicazione di queste norme, con “palleggio e melina” (così definita da un dirigente medico legale dell’INPS[2]), che ha costretto i lavoratori esposti per più di dieci anni a polveri e fibre di amianto, che avrebbero avuto diritto ad andare subito in pensione, ad intraprendere azioni legali, spesso fino all’ultimo grado di giudizio, e in molti casi, quando le sentenze sono divenute definitive, avevano già raggiunto l’anzianità massima, e quindierano già in pensione.

Si è generato un enorme contenzioso, ed il legislatore è intervenuto più volte, in chiave restrittiva e limitativa, anche per esigenze di finanza pubblica (art. 81 Cost. Corte Cost sent. 376 del 2008), nel quale si inseriscono le modifiche di cui all’art. 47 DL 269/2003, convertito con modificazioni nella legge 326 del 23.11.2003, che non trovano applicazione per tutti i lavoratori esposti ad amianto.

Intanto, queste norme si applicano solo per la fattispecie di cui all’art. 13 co. 8[3] L. 257/92,e hanno determinato la riduzione del coefficiente ad 1,25, utile ai soli fini della rivalutazione della prestazione pensionistica e non per anticiparne la maturazione (art. 47 co. 1) ed hanno imposto l’ onere di depositare la domanda di certificazione di esposizione all’INAIL, entro 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale attuativo (art. 47 co. 5), pena la decadenza dal diritto e quindi per effetto dell’art. 3 co. 2 del D.M. 27/10/2004, entro il 15.06.2005.

In sede di conversione, sono state aggiunte delle norme che facessero salve le posizioni di coloro che avessero già maturato il diritto o che fossero in mobilità, ovvero avessero risolto il rapporto di lavoro, attraverso l’art. 47 co. 6 bis che recita: “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.

Ad un mese di distanza, il legislatore è intervenuto ancora e ha ampliato le maglie estendendo i casi nei quali si applica la nuova normativa, con l’art. 3 co. 132 L. 350/2003, che ha il seguente tenore letterale: “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL”.

Queste norme ampliano la portata ed il numero dei casi per i quali non si applicano le nuove disposizioni, ivi compreso il regime decadenziale di cui all’art. 47 co. 1 e co. 5 L. 326/2003, che imponeva la domanda all’INAIL entro 6 mesi dall’entrata in vigore del citato decreto.

La Corte di Cassazione, con la sua giurisprudenza ormai consolidata, ha quindi confermato che la precedente disciplina normativa continua ad applicarsi alla quasi totalità dei lavoratori esposti ad amianto(i) a coloro che fossero già in pensione alla data del 02.10.2003; (ii) a coloro che avessero già risolto il rapporto di lavoro per collocarsi in pensione alla data del 02.10.2003; (iii) a coloro che avessero ottenuto, alla stessa data, la certificazione di esposizione e/o l’accredito delle maggiorazioni dall’INPS (per coloro ai quali si applicava la precedente disposizione si riteneva non fosse necessaria la domanda amministrativa né all’INPS né all’INAIL[4]); (iv) nel caso in cui l’avente diritto avesse già depositato la domanda di certificazione all’INAIL[5](v) nel caso di già avvenuto deposito di domanda all’INPS prima del 02.10.2003 (come confermato da Cass. Sez. Lav. sentenza n. 15008/2005); (vi) negli altri casi stabiliti dall’art. 47 co. 6 bis L. 326/2003 e dall’art. 3 co. 132 L. 350/2003.

Nonostante la vastissima platea di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la precedente normativa, e per i quali dunque non trova applicazione la decadenza speciale di cui all’art. 47 della L. 326/03, l’INPS continua a sollevare l’eccezione di decadenza, che sa essere infondata, per le lucide ragioni già messe in evidenza dal Tribunale di Civitavecchia[6], il quale aveva rilevato come, nel solco tracciato dalla legge (art. 47 co. 6 bis L. 326/03 e art. 3 co. 132 L. 350/03), non potesse trovare applicazione la norma di cui al D.M. 27.10.2004, di fonte regolamentare generale, che contrariamente alla norma di grado superiore, imponeva il deposito della domanda all’INAIL entro il 15.06.2005 a tutti i lavoratori (anche quelli per i quali la nuova normativa non trovava applicazione).

 

Le tesi che si fondano sul tenore letterale dell’art. 47 L. 326/2003 e dell’art. 3 co. 132 della L. 350/2003, hanno trovato prima autorevole riscontro da parte di altri Giudici di merito e poi delle Corti territoriali, ed infine anche della Corte di Cassazione.

L’INPS di Bolzano ha impugnato le sentenze di primo grado con le quali il Tribunale aveva accolto le tesi giuridiche sostenute dall’Avv. Ezio Bonanni, sul presupposto che l’art. 3 n. 2 del D.M. 27.10.2004 imponesse a tutti i lavoratori, anche a coloro per i quali trovasse applicazione la precedente normativa, il deposito della domanda all’INAIL entro il 15.06.2005.

La Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, ha rigettato l’appello formulato dall’INPS, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, rispettivamente con la sentenza n. 15/2015, che ha definito il giudizio n. 63/2013 e con la sentenza n. 19/2015, che ha definito la causa RG 62/2013.

Infatti, nelle more, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, si è definitivamente pronunciata sulla fattispecie, prima con la sentenza 24998 del 2014 (che ha annullato la decisione di rigetto dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato la decadenza per mancato deposito di domanda all’INAIL entro il 15.06.2005 per un lavoratore pensionato prima del 02.10.2003), e poi con la sentenza n. 5928/2015, che, pur rigettando il ricorso avanzato dall’Avv. Ezio Bonanni (per un lavoratore che alla data del 02.10.03 non aveva ancora maturato il diritto ai benefici amianto e non aveva presentato la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005), ha ribadito che per tutti gli altri casi la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005 non è necessaria e che la giurisprudenza deve intendersi ormai consolidata.

Questa questione non è di poco conto, perché sono centinaia di migliaia i lavoratori esposti ad amianto che alla data del 02.10.03 avevano maturato il diritto, nei termini di cui all’art. 47 co. 6 bis della l. 326/03 e art. 3 co. 132 della l. 350/03, che non possono considerarsi decaduti e possono ancora agire in giudizio per ottenere la maggiorazione contributiva con il coefficiente 1,5 utile per il prepensionamento, ovvero per rivalutare la prestazione pensionistica se già in godimento.

L’art. 3 n. 2 del DM 27.10.2004 ha natura giuridica di regolamento generale, che non può essere in contrasto con la legge dello Stato e quindi non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui si applica la precedente normativa.

 

È stato, infatti, di recente ritenuto da Cass. 25.11.2014 n. 24998 e Cass. 25.03.2015 n. 5928 ed ex multis che il DM 27.10.2004, allorché ha previsto all’art.1 “l’obbligo di presentazione della domanda di cui all’art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (15.06.2005), non potesse che muoversi nel solco tracciato dalla legge, con la conseguenza che essendo fonte meramente attuativa, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l’interessato non è soggetto al termine decadenziale (180 giorni) introdotto dal DL 269/03, che interessa solo determinate categorie di lavoratori.

 

In sostanza, il decreto ministeriale quando fa riferimento al termine di 180 giorni ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, del comma 6 bis dell’art. 47 della legge 24.11.2003 n. 326 (e cioè a coloro che abbiamo già maturato, alla data del 02.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13 co. 8 L. 27.03.1992 n. 257, ha introdotto - quale fonte secondaria avente un ambito limitato alla mera attuazione della disciplina specifica di cui al DL 269/03 - un istituto eccezionale quale è appunto la decadenza speciale in contrasto con la fonte primaria, che peraltro non prevede espressamente che la fonte secondaria possa avere una portata innovativa rispetto all’assetto già delineato, ed anzi, è in contrasto con l’art. 47 co. 6 bis, norma aggiunta in sede di conversione).

 

Come già chiarito dal Tribunale di Civitavecchia[7], il D.M. quando all’art. 3 n. 2 impone il deposito della domanda all’INAIL anche per quei lavoratori per i quali si applica la precedente normativa è in contrasto con l’art. 47 co. 6 bis della l. 326/03 e dell’art. 3 co. 132 della l. 350/03, e quindi questa norma regolamentare deve essere disapplicata dal Giudice ordinario.

 

Infatti, la salvezza delle previgenti disposizioni non riguarda soltanto la disciplina sostanziale dei benefici (e cioè il coefficiente 1,5, utile anche per maturare anticipatamente il diritto a pensione), ma anche gli adempimenti formali per il loro conseguimento.

 

La Corte di Cassazione stabilisce dunque che per tutti i casi ricadenti nella “previgente disciplina” in virtù di espressa previsione di legge, non è alla decadenza “speciale” di cui al DL 269/03 (con riguardo alla domanda INAIL- domanda amianto inail), ma a quella generale di cui all’art. 47 del DPR 30.04.1978 n. 639, come convertito dall’art. 4 del Decreto 19.09.1992 n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.11.1992 n. 438 (con riguardo alla domanda all’INPS).

 

Tant’è vero che la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 24998/04 ha così stabilito:

 

Ma la suddetta natura di fonte meramente attuativa ha come conseguenza ulteriore che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non è soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessa solo determinate categorie di lavoratori.

 

Il D.M., in sostanza, riferendo il termine di 180 giorni anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 6 bis (e cioè a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8) ha introdotto - da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina introdotta con il D.L. n. 269 del 2003 - un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria (che, da una parte, non prevede espressamente la possibilità per tale fonte secondaria di una portata innovativa rispetto all'assetto ordinamentale come delineato negli aspetti principali e, dall'altra, non solo non prevede analoga decadenza speciale ma anzi contiene una espressa previsione di esclusione - art. 47, comma 6 bis cit.).

 

Laddove il D.M. ha, dunque, adottato una disposizione in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest'ultimo previsto, lo stesso deve essere disapplicato.

 

Con riguardo alla fattispecie in esame va allora ritenuto che, ricadendo la stessa nella "previgente disciplina" in virtù di espressa previsione di legge, non è alla decadenza "speciale" di cui al D.L. n. 269 del 2003 che occorre fare riferimento ma a quella "generale" di cui al D.P.R. 30 aprile 1979, n. 639, art. 47 come sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, (che, come da questa Corte già da tempo precisato, per l'ampio riferimento alle "controversie in materia di trattamenti pensionistici", si riferisce a tutte le pretese azionate dall'interessato contro l'I.N.P.S. in tale materia, e quindi anche a quelle nelle quali sia in discussione non solo la quantificazione delle prestazioni richieste, ma precipuamente l'esistenza stessa del diritto fatto valere - cfr. Cass. 5 aprile 2004, n. 6646 -, pretese tra cui rientra anche la richiesta di rivalutazione dei contributi previdenziali e dei correlati benefici in termini di "quantità" del trattamento pensionistico - cfr. Cass. 19 maggio 2008, n. 12685; Cass. 29 marzo 2011, n. 7138; Cass. 31 maggio 2011, n. 12052; Cass. 8 giugno 2012, n. 9348 e numerose altre successive -).

 

Le Corti territoriali (tra cui anche la Corte di Appello di Trento, anche nella sua sezione distaccata di Bolzano, ha avvalorato le tesi espresse dell’Avv. Ezio Bonanni rispettivamente con decisione due decisioni dell’11.03.2015 - procedimento n. 62/2013, estensore Dott.ssa Claudia Montagnoli e n. 63/2013, estensore Dott. Lukas Bonell - ), al pari della Corte di Cassazione, hanno ormai affermato in modo granitico che deve essere disapplicata la norma di cui all’art. 3 co. 2 del D.M. 27.10.2004, che sembrerebbe imporre l’onere della domanda all’INAIL anche per coloro ai quali non si applica la nuova normativa: infatti “alla natura di fonte meramente attuativa [del Decreto Ministeriale] consegue che solo quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l’interessato non sia soggetto al termine decadenziale (180 giorni) introdotto dal D.l. n. 269/03, che interessa, pertanto, solo determinate categorie di lavoratori (in tal senso, v., da ultimo, Cass. 24998/2014 cit. e altre numerose conformi)” (Corte di Cassazione, sezione VI^, ordinanza 17.04.2015, n. 7885).

 

Il fatto che la Corte di Cassazione continui a pronunciarsi in questi termini autorizza a pensare che l’orientamento si sia ormai consolidato e che si irreversibile e che pertanto non possano più trovare accoglimento quelle eccezioni dell’INPS, ormai di natura solo dilatoria, che se e quando ancora sollevate non potranno più trovare accoglimento da parte dei Giudici di merito, i quali dovranno quindi riconoscere il diritto al risarcimento contributivo per esposizione ad amianto a quei lavoratori che ne sono rimasti professionalmente esposti per oltre 10 anni a concentrazioni superiori alle 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative, per ogni anno e per oltre 10 anni, anche nel caso in cui non abbiano depositato all’INAIL la domanda di certificazione di esposizione ad amianto entro il 15.06.2005, in tutti quei casi in cui trovi applicazione la precedente e più favorevole disciplina di cui all'originaria formulazione dell’art. 13 co. 8 L. 257/92, chi non prevedeva la domanda amianto inail.

 

Per i lavoratori esposti ad amianto, per più di 10 anni, ma che alla data del 02.10.2003 non avevano ancora maturato il diritto, ovvero non fossero nelle condizioni stabilite dalle norme di cui all’art. 47 co. 6 bis L. 326/2003 e art. 3 co. 132 della L. 350/2003, e che quindi debbono considerarsi decaduti per non aver depositato la domanda di certificazione all’INAIL entro il 15.06.2005, e ove non avessero alcun danno biologico, anche minimo, perché in quel caso troverebbe applicazione l’art. 13 co 7 L. 257/92, al quale non si applica il termine di decadenza, di cui all’art. 47 L. 257/92, sono comunque legittimati a far valere il loro diritto ad ottenere il risarcimento del danno agendo in giudizio direttamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per far valere il tardivo ricevimento della direttiva 477/83/CE, in base ai principi di cui a SS. UU., Sentenza n. 9147/2009, ovvero la conclamata violazione delle norme di cui all’art. 32 della Costituzione, che ha determinato una lesione grave di diritti che hanno proprio nella Carta Costituzione, oltre che nelle norme internazionali, la loro tutela.Infatti, la Corte ha ormai concluso che il beneficio per esposizione ad amianto non costituisce una prestazione pensionistica, bensì un risarcimento che si lega al fatto dell’esposizione all’amianto (Cass. Civ. Sez. VI, Lav. Sent. 09/02/2015 n. 2351) che di per sé, come abbiamo visto, e come purtroppo dimostra il tragico bilancio in termini di vite umane, reca danni irreversibili alla salute, perché le fibre rimangono nell’organismo umano per tutta la vita, provocando fenomeni infiammatori e precancerosi se non proprio dei tumori conclamati, quasi sempre, purtroppo, ad esito infausto.

Non rimane che l’auspicio di un risveglio delle coscienze e delle istituzioni, anche internazionali, per la messa la bando dell’amianto nel resto del Pianeta, e per la bonifica in Italia, così che possa essere sconfitta l’epidemia di patologie asbesto correlate così da realizzare quel precetto fondamentale di tutela della salute del singolo e della collettività, e con esso della dignità della persona umana, affinchè la dignità della persone e il bene di tutti prevalgano sulla sede di profitto di pochi.I nvestire sulla salute, anche attraverso un programma di ammodernamento infrastrutturale e del sistema industriale in Italia, eviterebbe future malattie e future morti, ed anche risparmi in termini di spesa sanitaria, previdenziale ed assistenziale, oltre che in termini di costi umani e sociali, e si potrebbe coniugare il progresso anche economico, con la virtuosa tutela della dignità della persona umana.

Consulta le note di testo

[1] Il danno sussiste, in quanto, l’esposizione attiva i fenomeni infiammatori, che oltre alle patologie fibrotiche innescano la cancerogenesi.“Aspirin delays mesothelioma growth by inhibiting HMGB1-mediated tumor progression”, di H Yang*,L Pellegrini, A Napolitano, C Giorgi, S Jube1, A Preti, CJ Jennings, F De Marchis, EG Flores, D Larson, I Pagano, M Tanji, A Powers, S Kanodia, G Gaudino, S Pastorino, HI Pass, P Pinton, ME Bianchi and M Carbone. Conforme Corte Cost., Sent. n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002, e Corte di Cass. Sez. Lav., Sent. n. 4913 del 2001, fermo restando che il diritto al risarcimento del danno sussite anche in assenza di lesione psicobiologica, a titolo di pregiudizio morale (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 21/02/2002 n° 2515. Conforme Corte di Cass. Civ., Sez. III, (Ud. 7/04/2009, Dep. 13/05/2009), Sentenza n. n. 11059.

[2]  M.M. Covello, La ctu in materia di richiesta di benefici previdenziali per pregressa esposizione ad amianto, cit. [ma in Inf. prev., 2007, 589 e ss.], in cui precisa «gli operatori hanno riscontrato una gestione assolutamente burocratica del percorso valutativo operato dai consulenti caratterizzata da laboriose e costose controversie con palleggio e melina tra gli Enti previdenziali che si traducono in gravi ripercussioni in termini di costi gravanti sulla collettività». Ne fa riferimento Roberto Riverso nel suo lavoro “Amianto, dipendenti pubblici e militari: l’insostenibile disparità di trattamento”, pubbl. in Il Lavoro nella giurisprudenza n. 7/2013, IPSOA Ed.

[3] La norma sulla decadenza è dettata solo per le fattispecie di cui all’art. 13 co. 8 L. 257/92, per effetto dell’ar.t 47 co. 1 L. 326/03, e quindi non trova applicazione negli altri casi, come per esempio per le fattispecie di cui all’art. 13 co. 7 L. 257/92 (oltre che anche per i lavoratori soltanto esposti ad amianto, nei casi di cui agli artt. 47 co. 6 bis l. 326/03 e art. 3 co. 132 della L. 350/03.

[4] Cass. Sez. Lav., sentenza n. 21862/ 2004; Corte Costituzionale, sentenza n. 376/2008. Successivamente, nel 2012 la Corte di Cassazione ha modificato la sua giurisprudenza e ha ritenuto che per ottenere l’accredito della maggiorazioni amianto fosse comunque necessaria una specifica domanda amministrativa anche distinta da quella di pensione (Cass. 11399 e 11400 del 2012 ed ex multis).

[5] Dovendosi per di più ritenere illogico che ci fosse l’obbligo di deposito di una nuova domanda quando già era in corso un procedimento di certificazione (Tribunale di Civitavecchia, sentenza n. 743/2012; Corte di Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, sent. n. 15/2015, che ha definito il giudizio n. 63/2013 e sent. n. 19/2015 che ha definito la causa RG 62/2013.

[6] Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro, sentenza n. 743 del 27.09.2012 (Giudice Dott. Francesco Colella), già oggetto di pubblicazione in “Diritto dei lavori”, anno VI, n. 3, ottobre 2012, pag. 117 e seguenti, con la nota di Ezio Bonanni che aveva sostenuto le tesi oggetto di accoglimento da parte del Tribunale.

[7] Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro, sentenza n. 743 del 27.09.2012

 

6. I casi per i quali non si applica la disciplina della decadenza per il mancato deposito della domanda all’INAIL nel termine del 15.06.2005: in questo capitolo l'Avv. Ezio Bonanni specifica quali sono i casi in cui la decadenza per mancato deposito della domanda all'INAIL non trova applicazone (art. 47 co. 6 bis L. 326/2003 e art. 3 co. 132 L. 350/2003, come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 24998/2014 e successive).

Nel vigore del precedente regime erano gli enti previdenziali a dover accreditare le maggiorazioni contributive ai lavoratori esposti all’amianto, senza necessità che questi ne facessero richiesta[1]:

“la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina contenuti del diritto alla pensione; che, nel regime precedente, non era prevista una domanda amministrativa per fare accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali, per effetto dell’esposizione all’amianto; che il legislatore ha espresso l’intento, ricostruito secondo una interpretazione orientata dal principio costituzionale di ragionevolezza, di escludere l’applicazione della nuova disciplina anche per coloro che comunque avessero già avviato una procedura amministrativa… come del resto tale facoltà è riconosciuta anche ai soggetti per i quali opera la salvezza della precedente normativa, atteso che tale salvezza è stata disposta esclusivamente in loro favore”.

Così la stessa Corte Costituzionale, con la Sentenza del 20.11.08, n. 376:

“secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione in precedenza richiamata, infatti, nel regime antecedente l’entrata in vigore delle disposizioni censurate non era prevista la necessità di alcuna domanda amministrativa per fare accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto dell’esposizione all’amianto”.

Già il Tribunale di Napoli con la Sentenza 10753 del 2010, ha avuto modo di pronunciarsi per il caso di un lavoratore collocato in pensione fin dal 1998 che non aveva depositato la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005 e in presenza della prova dell’esposizione qualificata ed ultradecennale, ne aveva accolto la domanda, condannando l’INPS alla maggiorazione contributiva con rivalutazione della prestazione, con il coefficiente 1,5 per l’intero periodo di esposizione[2].

Secondo il Tribunale di Modica[3], che ha esaminato il caso di alcuni lavoratori che avevano già depositato la domanda all’INPS e all’INAIL quando il 02.10.2003 è entrata in vigore la nuova normativa di cui all’art. 47 della l. 326/03, il termine di decadenza al 15.06.2005 in assenza di domanda all’INAIL non deve essere applicato nei casi in cui la fattispecie deve essere regolata secondo la precedente e più favorevole normativa, la quale non prevedeva questo onere, e quindi con impossibilità di poter decadere.

Il termine di cui all’art. 47, comma V, della legge 326/03 non si applica a coloro che hanno “avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data” del 02.10.2003:

Infatti l’art. 47 d.l. n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 prevede il termine di decadenza (soltanto) con riferimento ai lavoratori cui si applica la disciplina di cui al 1° comma della medesima norma, cioè la nuova disciplina.

Peraltro, come già detto, la legge finanziaria per l’anno 2004 ha escluso dall’ambito di applicazione della nuova legge tutti coloro che - come il ricorrente - alla data del 2 ottobre 2003 avessero già fatto domanda all’INAIL oppure avessero già maturato il diritto a pensione.

Ed allora, poiché il termine di decadenza è previsto (soltanto) per coloro cui si applica la nuova legge, risulta evidente che nei confronti di chi aveva già fatto domanda all’INAIL prima del 2 ottobre 2003 la nuova legge non trova applicazione.

La finanziaria 2004, infatti, facendo salve le certificazione già rilasciate dall’INAIL, ha abrogato implicitamente l’inciso «compresi quelle cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1 ottobre 2003» di cui all’art. 47 co. 5° legge n. 269/03”.

Emerge dunque che al ricorrente deve essere applicata la precedente normativa e perciò stesso che egli non avesse alcun obbligo di domanda all’INAIL, ma solo all’INPS al momento del pensionamento dovendosi applicare il vecchio disposto che non prevedeva la domanda all’INAIL (nella Sentenza del Tribunale di Napoli n. 10753 del 2010 si evince come giammai il ricorrente avesse inoltrato domanda all’INAIL, e soprattutto avesse depositato la sola domanda di pensione).

Così il Tribunale di Civitavecchia con Sentenza n. 110 del 2009, in accoglimento delle richieste del ricorrente, ha ritenuto di dover disapplicare sul punto, in quanto illegittima, la disposizione di cui all’art. 3, n. 2, del D.M. 27.10.2004, nella misura in cui dispone ‘i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno gia' presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda’, in quanto irrazionale, tenendo conto che la prima domanda attiva il procedimento amministrativo di accertamento e un’ulteriore domanda dovrebbe confluire in quello già pendente, e soprattutto perché in questo caso, come in tutti gli altri contemplati nelle norme di cui all’art. 47 comma 6 bis l. 326/03 e all’art. 3 comma 132 l. 350/03, la disciplina della decadenza non è applicabile (e quindi il D.M. è illegittimo, quantomeno nella misura in cui dispone un obbligo che la legge esclude espressamente), e quindi ha ritenuto non applicabile il termine di decadenza per coloro che alla data del 02.10.2003 avessero già avviato la procedura amministrativa, ritenendo del tutto inutile una nuova domanda all’INAIL.

 


[1] Corte di Cassazione, Sentenza n. 21862/2004.

[2] Conforme Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, Sentenza n. 153 del 2008, con il quale è stato definito il giudizio n. 770 del 2007, che pur in assenza di domanda all’INAIL ha accolto la domanda di un lavoratore esposto ad amianto, che alla data del 02.10.2003 aveva già maturato il diritto a pensione. Idem il Tribunale di Livorno, e il Tribunale di Bolzano, con Sentenza n.102 del 2010.

 

[3] Sentenza del Tribunale di Modica n. 90/2010.


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