Forze armate e Comparto di sicurezza: Arma dei Carabinieri

Arma dei Carabinieri. Si è costituito il coordinamento dell’ONA per la tutela dei carabinieri esposti e vittime dell’amianto, al fine di ottenerne la tutela rispetto al rischio amianto, attraverso la prevenzione primaria, la diagnosi precoce, con la sorveglianza sanitaria (prevenzione secondaria), oltre alla tutela indennitaria e/o con i benefici contributivi.

Contatta l'Osservatorio Nazionale Amianto e l'avv. Ezio Bonanni per ottenere la tua consulenza gratuita

Il coordinamento è stato affidato al Sig. Antonio Dal Cin, che potrà essere contattato al n. 349-5293847 e all’indirizzo e-mail ona.gdf@gmail.com, e comunque ogni avente diritto alla tutela può contattare anche l'Associazione ONA all'indirizzo osservatorioamianto@gmail.com, oppure direttamente il Dipartimento Ricerca e Cura del Mesotelioma, il Dipartimento assistenza e cura asbestosi e tutela legale, il Dipartimento assistenza e cura del tumore polmonare e tutela legale, Dipartimento patologie asbesto correlate non tabellate e l'Ambulatorio Oncologico on-line ONA.


Tutela legale gratuita per Carabinieri esposti ad amianto

Arma dei carabinieri

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Requisiti riconoscimento rendita INAIL

L’INAIL riconosce come patologie legate all’amianto il mesotelioma, il tumore al polmone, l’asbestosi, le placche pleuriche, gli ispessimenti pleurici, per i quali si presume l’origine professionale, mentre per le altre patologie, anche tumorali, è il lavoratore che deve dimostrare il legame con l’esposizione ad amianto in ambiente lavorativo.

In questo caso, ai lavoratori spetta anche una rivalutazione del periodo contributivo, con il coefficiente 1,5, utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione e per rivalutare la prestazione pensionistica.

Nel caso in cui non ci fosse manifestazione patologica, al lavoratore esposto all’amianto spetta comunque una rivalutazione contributiva, a condizione che dimostri l’esposizione per oltre 10 anni, ad una concentrazione superiore alle 100 ff/l e a condizione che abbia depositato all’INAIL la domanda entro il 15.06.2005.

Come puntualizza l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale sull'Amianto - ONA e tra i massimi esperti di questa materia, nel 2003, infatti, con la legge 326, “è stato inserito un termine di decadenza alla data del 15 giugno 2005, entro il quale andava fatta la domanda all’Inail, termine che non si applica a chi al 2 ottobre 2003 aveva maturato il diritto a pensione, anche grazie all’aggiunta dei contributi dell’amianto, e coloro che avevano già in piedi la procedura amministrativa”.

E gli altri? “Chi era sottoposto alla nuova normativa e non ha fatto la domanda entro i termini è decaduto”. Salvo casi nei quali “ci sono patologie asbesto correlate e che se riconosciute determinano anche il diritto ai benefici contributivi erogati dall’Inps”. Parliamo, fra l’altro, di tumore del polmone e di varie forme di mesotelioma, e altre patologie tumorali, oltre all’asbestosi.

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