Evitare prescrizione benefici amianto

Evitare prescrizione benefici amianto. La prescrizione estingue il diritto ai benefici amianto. Come evitarla. L'Osservatorio Nazionale Amianto - ONA ti assiste per ottenere la tutela dei tuoi diritti in tempo utile per evitare la prescrizione dei benefici amianto.

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Evitare prescrizione benefici amianto

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I benefici contributivi amianto utili al prepensionamento

benefici contributivi amianto sono delle maggiorazioni contributive che incidono sulla prestazione pensionistica, con la rivalutazione della posizione contributiva INPS con il coefficiente 1,5, (poi ridotto ad 1,25, in alcuni casi) utili sia ad anticipare la data di pensionamento che a rivalutare la pensione. 

Si distinguono diverse fattispecie, tutte racchiuse nell'art. 13 della legge 257 del 1992. Nel caso di riconoscimento inail di malattia professionale asbesto correlata (art. 13, co. 7, legge 257 del 1992) la vittima ha diritto alla rivalutazione della posizione contributiva INPS con il coefficiente 1,5 per l'intero periodo contributivo, utile sia per anticipare la data di pensionamento che a rivalutare la pensione. Non sono necessari i 10 anni di esposizione, né la prova del superamento della soglia di 100 ff/ll.

Nel caso di sola esposizione ad asbesto (art. 13, co. 8, legge 257 del 1992), il lavoratore ha diritto alla rivalutazione con il coefficiente 1,5, oppure 1,25 (quest'ultimo valido solo per rivalutare la prestazione e non per il prepensionamento), a condizione che dimostri di esserlo stato per più di 10 anni, oltre la soglia (esposizione qualificata ultradeccennale amianto).

Eccezione di prescrizione benefici contributivi

I lavoratori esposti hanno presentato la domanda all'Inail per avere la certificazione di esposizione ad amianto nel termine del 15.06.2003 (onere introdotto dall'art. 47 della legge 326 del 2003). L'inizio ha rigettato tutte le domande di certificazione di esposizione, sostenendo che non risultasse la prova dell'esposizione qualificata, o ultradeccennale. I lavoratori, in buona fede, hanno desistito dal proporre subito la domanda amministrativa all'Inail per avere l'accredito delle maggiorazioni contributive amianto. Poi quando è emersa la prova della sussistenza dell'esposizione, hanno presentato la domanda all'Inps, per ottenere la condanna dell'ente, che ha eccepito la prescrizione decennale del diritto, facendo decorrere tale termine dalla domanda amianto INAIL ed ottenere così il rigetto di tutte le domande giudiziali di condanna in favore dei lavoratori, sostenendo che il diritto si sarebbe estinto.

Prescrizione decennale benefici amianto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25000 del 2014 ha stabilito che i benefici contributivi amianto sono soggetti a prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. (cassazione amianto prescrizione amianto). La prescrizione è l'estinzione del diritto per inattività delle parti, nel caso di specie del lavoratore esposto ad amianto, il quale si sarebbe dovuto attivare entro i dieci anni. La Corte di Cassazione ha stabilito che i benefici contributivi amianto sono soggetti a prescrizione  decennale poiché hanno natura di indennizzi contributivi che ristorano il pregiudizio e le lesioni biologiche che le polveri di asbesto provocano sempre e comunque in chi é stato esposto amianto. Con questa sentenza amianto, la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine iniziava a decorrere dalla data di pensionamento, perché é da quel momento che il lavoratore esposto amianto poteva avere cognizione della lesione del suo diritto, e quindi lo avrebbe potuto far valere (art. 2935).

La Corte di Cassazione (cassazione amianto) ha poi modificato ancora il suo orientamento affermando che il termine di prescrizione decennale del diritto ai benefici amianto decorre dal "momento della consapevolezza della titolarità da parte della vittima del diritto alle maggiorazioni ex art. 13, comma 8 L. 257/92" (Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 2856/2017).

Quindi, la decorrenza del termine di prescrizione INAIL decennale è stata fissata dalla data della consapevolezza del diritto e della sua violazione, in particolare dalla data del deposito della domanda all’INAIL - prescrizione amianto .

Poiché tutte le domande all'Inail sono state depositate prima del 15.06.2005, questa presa di posizione ha comportato un gran numero di sentenze amianto sfavorevoli per i lavoratori esposti amianto, con l'estinzione totale del diritto alla rivalutazione della posizione contributiva.

Come evitare la prescrizione benefici amianto

Grazie alla comprovata esperienza nella tutela dei diritti dei lavoratori esposti ad amianto,  per evitare la prescrizione benefici amianto - amianto risarcimento danni prescrizione -. l'Avv. Ezio Bonanni ha difeso i diritti dei lavoratori e gli ammalati di asbestosi, ed altre malattie di asbesto, esposti ad amianto, affermando il principio di non applicabilità del regime prescrizionale alle maggiorazioni contributive perché hanno natura previdenziale, e sono imorescrittibili ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, e per la decorrenza del termine dalla  consapevolezza della lesione dei loro diritti, e dall'assenza di cognizione o di conoscibilità, ed evitare la declaratoria di prescrizione amianto.

L'avv. Ezio Bonanni, al fine di evitare il rigetto del ricorso per la condanna dell'inps all'accredito dei benefici contributivi amianto per prescrizione dei benefici contributivi amianto, ed ottenere il rigetto dell'eccezione dell'Inps, con l'eccezione di illegittimità costituzionale per contrarietà del diritto vivente all'art. 38 della Costituzione, e con la controeccezione di decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla data di consapevolezza del diritto, a partire dell'accertamento della sussistenza del diritto e cioè dal superamento della soglia di 100 fibre litro per più di 10 anni con l'applicazione dell'art. 2935 c.c., poiché rileva il momento di "consapevolezza dell'esposizione e dell'esistenza del diritto" (con i requisiti specifici dell'art. 13, co. 8, legge 257 del 1992) e anche il fatto della sospensione del decorso della prescrizione per comportamenti non legittimi di INPS (art. 2941 n. 8, c.c.). 

Il lavoratore, quando l'Inps dovesse sollevare l'eccezione di prescrizione deve precisare la data nella quale è venuto a conoscenza della sussistenza del suo diritto (della sua esposizione per oltre 10 anni a concentrazioni superiori alla soglia delle 100 ff/ll, nella media delle 8 ore). Si potranno esibire sentenze favorevoli dalla cui data far decorrere il termine decennale, specialmente se l'inail ha rigettato la domanda amministrativa di certificazione dell'espossizione. E' utile anche la prova testimoniale, per replicare alle eccezioni di prescrizione dei benefici amianto dell'INPS.

Ciò che rilevano sono le circostanze di fatto relative alla prova dell'esposizione qualificata, e della conoscenza o conoscibilità, non dalla data della domanda all'inail, ma da accertamenti giudiziari, con ctu e sentenze di condanna dell'inps.

Il giudice del lavoro deve motivare, in ordine alle circostanze di fatto relative alla prova della consapevolezza dell'esposizione ultradeccennale ed oltre la soglia delle 100 ff/ll. In caso contrario, vi é un difetto di pronhncia e/o di motivazione, che si puo' far valere con l'appello, e contro le sentenze di appello, connricorso per cassazione.

Recentemente la Corte di Cassazione ha modificato e puntualizzato il suo orientamento, con Cass. Ord. 18254 del 2019, ed ha annullato la sentenza della Corte di appello cha aveva fatto decorrere il termine di prescrizione decennale del diritto ai benefici amianto e prepensionamento dalla data dela fine del rapporto di lavoro, senza tener conto che i primi accertamenti gjudiziali risalivano al 2009, dopo che l'inail aveva negato l'esposizione qualificata amianto. Con la decorrenza dell'accertamento giudiziale,  la do domanda amministrativa risulta essere stata depositata da meno di 10 anni rispetto alla data di accertamento e di conoscenza e conoscibilità del diritto e della sua violazione, e dunque l'eccezione deve essere rigettata e l'inps condannata all'accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad asbesto.

Aggiornamento benefici contributivi: la Cassazione

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 2243/2023 ha affermato il fatto che non sia necessaria la domanda all’INAIL e il principio della non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005. Questa decisione fa riferimento ai pensionati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 326/2003. Infatti, solo con l’art. 47 della L. 326/2003 era stata inserita la decadenza per coloro che non avessero presentato la domanda all’INAIL prima del 15.06.2005.

Benefici amianto: prepensionamento e maggiorazione ratei

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