Decadenza triennale art.47 D.P.R. 639/70

Benefici amianto: come poter evitare la decadenza triennale. L'art.  47 del D.P.R. 639/70, dispone la decadenza dal diritto decorsi i tre anni dal termine del procedimento amministrativo. Nel caso dei benefici amianto vi è la perdita dell'intero diritto. L'ONA contesta queste tesi sostenute dall'INPS che, però, la Cassazione ha accolto.

 

Per questi motivi, al fine di evitare la decadenza triennale, è importante chiedere la consulenza legale dell'ONA e dell'Avv. Ezio Bonanni ti assistono per evitare la decadenza triennale e la perdita del diritto ai benefici amianto.

Decadenza triennale art.47 D.P.R. 639/70

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Decadenza triennale: come evitarla

L’art. 47, comma 2, del DPR 30.04.1970 n. 639, nel testo originario, stabiliva che nelle controversie pensionistiche l’avente diritto dovesse proporre azione giudiziaria immediata entro il termine di 10 anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione, pena la decadenza dal diritto.

Questa disposizione è stata sostituita dall’art. 4 del D.L. 19.09.1992 n. 384, convertito nella L. 14.11.1992 n. 438, con il quale il termine è stato ridotto a 3 anni, entro i quali l’avente diritto deve proporre l’azione giudiziaria immediata, con decorrenza dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell’Istituto o dallo spirare del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

La Corte Costituzionale con le Sentenze n. 20 del 1994 e 128 del 1996 ha dettato le norme interpretative e applicative dell’ art. 4 del D.L. 19.09.92 n. 384, convertito nella legge 438 del 1992 alle sole richieste inoltrate dopo la sua entrata in vigore (conf. Cass., sez. lav., 09.01.1999, n. 152).

L’art. 6 del D.L. 29.03.1991 n. 103, convertito nella L. 01.06.1991 n. 166, avente per sua espressa previsione efficacia retroattiva, ha stabilito che i termini di cui al citato art 47, II comma, sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del solo diritto relativo alla prestazione previdenziale e che la decadenza determina l’estinzione al diritto a percepire i soli ratei pregressi e l’inammissibilità della domanda giudiziale.

La giurisprudenza di legittimità ne ha affermato la rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del giudizio in quanto le norme che la stabiliscono sono dettate nell’interesse pubblico alla definitività e alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie (Cass., sez. lav., 15.12.2005, n. 27674; Cass., sez. lav. 20.03.2001, n. 3947).

Con la Sentenza del 12.05.2009, n. 12720, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha dettato il principio di diritto in base al quale allorchè la domanda attenga ad uno o più componenti, richiesti in tempi diversi, rispetto a una stessa prestazione già riconosciuta dall’istituto previdenziale, la richiesta di pagamento anche solo parziale è un atto di esercizio del diritto idoneo a impedire la decadenza con riguardo alla prestazione dovuta, anche in relazione ad ulteriori somme che fossero eventualmente richieste per lo stesso titolo, che sarebbero altro che una componente del credito previdenziale; e che la richiesta di una prestazione previdenziale soddisfatta solo in parte ne impedirebbe definitivamente la decadenza ex art. 47 del D.P.R. 639 del 1970, cosicchè la richiesta di interpretazione non è assoggettata da alcun termine di decadenza, bensì soltanto a quello di prescrizione.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, poiché dissentiva sulla soluzione adottata dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 12720 del 2009, le rimetteva agli atti con ordinanza del 18.01.2011, con la quale la investiva nuovamente della questione, per valutare se la decadenza triennale dovesse essere applicata anche in ipotesi di domanda di prestazione accolta in misura inferiore a quella dovuta per legge, segnando un contrasto giurisprudenziale ai massimi livelli della nostra giurisdizione.

Nelle more e prima che le Sezioni Unite potessero nuovamente pronunciarsi, il legislatore è intervenuto e con l’art. 38, I comma, lettera d) del D.L. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, con il quale ha aggiunto all’art 47 del D.P.R. 639 del 1970 un altro comma con il quale dispone:

“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.

Il successivo comma 4 del citato art. 38 prevede che tale disposizione si applichi anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto.

Le Sezioni Unite, contrariamente alle aspettative della giurisprudenza di merito, non si sono pronunciate su quanto richiesto dalla Sezione Lavoro e hanno invece pronunciato l’ordinanza interlocutoria del 19.12.2011, n. 27279, con cui le hanno restituito gli atti per la valutazione del persistere dell’opportunità di un loro intervento, alla luce dello ius superveniens.

La disposizione in materia di decadenza di cui all’art. 38, I comma, lett. d), ha natura interpretativa, per la tecnica normativa utilizzata costituita dall’inserire nel contesto dell’art. 47 un altro comma che richiama le decadenze già prescritte nei commi che precedono e ne specifica ulteriormente l’ambito di applicazione e il conseguente inizio della decorrenza, la previsione dell’efficacia retroattiva della disposizione, la situazione di contrasto giurisprudenziale al più alto livello che la norma è intervenuta a comporre e perché l’art. 38, comma I, lettera d) sopra citato si è limitato ad attribuire ai precedenti commi dell’art. 47 un significato che già poteva individuarsi sulla scorta del tenore letterale precedente - l’operatività, cioè, della decadenza anche alle domande di riliquidazione di prestazioni riconosciute in misura inferiore al dovuto - precisandone un diverso termine di decorrenza, e non ha inciso sull’art. 6 del D.L. n. 103/1991, convertito nella L. n. 166/1991, che detta la disciplina delle conseguenze della decadenza, che porta alla ‘estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale’, e non già del diritto sostanziale rispetto al quale non si può decadere.

Tenuto conto della disposizione da ultimo citata, nella fattispecie di riliquidazione di una prestazione già riconosciuta in misura inferiore, e quindi anche in materia di ricostituzione e riliquidazione della prestazione per effetto della contribuzione aggiuntiva per esposizione all’amianto, debbono comunque ritenersi al riparo dalla decadenza i ratei infratriennali, rispetto alla data di proposizione della domanda giudiziale e quelli futuri.

Come sottolineato dal Giudice delle leggi, il diritto a pensione, in conformità di un principio costituzionalmente garantito, non suscettibile di deroghe legislative, è in sé imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (Corte Cost., 20.05.1992, n. 246), dunque lo spirare del termine decadenziale non può comportare la perdita definitiva del diritto (nella specie del diritto alla maggiore prestazione richiesta), potendo incidere soltanto sui ratei pregressi (Cass., 12 marzo 2008, n. 9560), e non già sul diritto alla prestazione (tra le altre, Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, Sentenza a definizione del proc. n. 1044/09 del 06.03.2012; Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Sentenza n. 6433 del 03.10.2011; Sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, Sentenza n. 55 del 13.03.2012; Sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, Sentenza n. 150 del 16.04.2010).

Tuttavia l’ultima giurisprudenza della Sezione Lavoro tende ad affermare la decadenza dal diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. 257/92, anche per coloro che sono in pensione, facendo decorrere il relativo termine dei 3 anni e 300 giorni dal deposito della domanda amministrativa, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 11400 del 06.07.2012, e come ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 19482 del 09.11.2012.

Sulla legittimità costituzionale della norma sulla decadenza (introdotta con l’art. 38, comma 1, lettera d), della Legge 111/11, ed applicabile anche ai giudizi in corso) ha nutrito dubbi il Tribunale di Roma che con ordinanza n. 123 dell’08.02.2012 ha rimesso gli atti alla Consulta, per “violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento di situazioni analoghe, a seconda del grado di giudizio della controversia relativa al pagamento dei predetti ratei”.

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