Che cos'è il prepensionamento amianto? Quali sono le leggi che ti danno diritto al prepensionamento?
L'Osservatorio Nazionale Amianto offre assistenza legale gratuita (a cura del presidente, Avv. Ezio Bonanni, con il team di avvocati online) per la tutela dei diritti di cittadini e i lavoratori esposti e vittime dell’amianto e di altri agenti patogeni e cancerogeni e per far ottenere loro i relativi benefici assistenziali e previdenziali, la rivalutazione pensione Inps, rivalutazione rendita Inail e il risarcimento danni.
È possibile ottenere assistenza legale gratuita sia online attraverso lo Sportello Amianto che presso le nostre sedi territoriali.
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I benefici amianto sono maggiorazioni contributive utili per il prepensionamento e rivalutazione pensione Inps per i lavoratori esposti ad asbesto e per le vittime di malattie amianto.
L'art. 13 della Legge 257/1992, nei commi 6, 7 ed 8, stabilisce il diritto ai benefici contributivi per diverse categorie di lavoratori:
Nel caso di attività di lavoro in esposizione ad asbesto in siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale, l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della Legge 247/2007, sancisce il diritto dei lavoratori a ottenere le maggiorazioni contributive fino al 2 ottobre 2003.
Gli atti di indirizzo ministeriali costituiscono l'accertamento da parte del Ministero del Lavoro della sussistenza del rischio amianto con esposizione superiore alle 100 ff/l nella media delle 8 ore lavorative almeno fino al 02.10.2003, ovvero fino all'inizio delle bonifiche.
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Nel caso in cui le patologie riconosciute fossero l'asbestosi polmonare, il mesotelioma o il cancro del polmone, e con l'accredito dei benefici amianto con l'art. 13 comma 7 Legge 257/1992 non si dovesse raggiungere il diritto a pensione, si potrà chiedere il prepensionamento per patologia con l'art. 1 comma 250 Legge 232/2016.
Il coefficiente di maggiorazione amianto è stato ridotto da 1,5 a 1,25, utile ai soli fini della rivalutazione della prestazione, senza prepensionamento per amianto (art. 47 co. 1 della L. 326 del 2003) e imponeva l’onere di depositare la domanda di certificazione all’INAIL entro il 15.06.2005, pena la decadenza.
L'ostacolo della dimostrazione del superamento dell'esposizione a una soglia maggiore alle 100 fibre/litro di polveri e fibre di asbesto si evita utilizzando la legge scientifica elaborata dall'INAIL, cui vanno aggiunti i valori della banca dati Amyant INAIL. In questo modo viene effettuato il calcolo complessivo dell'esposizione, con cui si dimostra il superamento della soglia delle 100 ff/ll per ogni anno e per oltre 10 anni, per ottenere la condanna dell'INPS all'accredito dei benefici contributivi per esposizione ad amianto.
In caso di riconoscimento di una delle patologie asbesto correlate, il lavoratore, con l'articolo 13 comma 7 Legge 257/1992, ha diritto ottenere la rivalutazione dell'intero periodo di esposizione ad amianto con il coefficiente 1,5, e quindi del 50% valido per maturare anticipatamente il diritto a pensione (amianto pensione) e per aumentare l'entità dei ratei sempre della pensione.
L'art. 13, comma 7, Legge 257/1992, stabilisce espressamente: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5". Per approfondire:
Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una di queste tre patologie vi è il diritto alla pensione di invalidità sulla base della Legge 222/1984, senza che sia necessario però il grado invalidante minimo: è quindi sufficiente il riconoscimento di una di queste tre patologie per ottenere l'immediato pensionamento (art. 1 comma 250 L. 232/2016). Per approfondimenti
Gli esposti amianto per motivi lavorativi che sono sani hanno diritto, in ogni caso, alla rivalutazione della posizione contributiva (pensione amianto) sempre del 50%, per maturare anticipatamente il diritto amianto pensione anticipata (prepensionamento amianto) e per rivalutare le prestazioni, ex art. 13, comma 8, Legge 257/1992.
“Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5” [2].
Successivamente, con l'art. 47 della Legge 326/2003, il beneficio è stato ridotto al coefficiente 1,25, valido solo per l'entità della prestazione e non più per maturare anticipatamente il diritto a pensione.
L'art. 47 della Legge 326/2003 ha ridotto il coefficiente e codificato il limite di soglia:
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1 (amianto benefici pensionistici), sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL".
Con l'art. 47 L. 326/2003, il Legislatore ha imposto l'onere della domanda all'INAIL entro il 15.06.2005.
In molti casi, i lavoratori esposti amianto, ignari di tale onere, non hanno depositato la domanda all'INAIL e sono stati dichiarati decaduti. Tuttavia, vi è la possibilità di evitare tale decadenza attraverso l'articolo 47 comma 6 bis Legge 326/2003 e attraverso l'articolo 3, comma 132, Legge 350/2003:
"5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché' coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinques. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalle legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Sia prima che dopo la riforma normativa, i lavoratori esposti all'amianto devono dimostrare l'esposizione professionale a polveri e fibre di amianto con il superamento della soglia delle 100 ff/l nella media delle 8 ore lavorative, per ogni anno e per oltre 10 anni.
L'Osservatorio Nazionale Amianto assiste tutti coloro che ne fanno richiesta. Scopri come poter ottenere l'accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto e come ottenere la pensione amianto, consulta la voce Benefici amianto / Prepensionamento amianto
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