Prepensionamento amianto Legge Fornero

Prepensionamento amianto Legge Fornero. Per evitare l'applicazione Legge Fornero pensioni  (prepensionamento Fornero), oltre che quota 100, si può chiedere l'accredito dei benefici contributivi amianto, con il prepensionamento. Infatti, i benefici amianto danno diritto alla rivalutazione del periodo di esposizione ad amianto. Il coefficiente 1,5, può essere chiesto ed ottenuto con l'art. 13 comma 8 L. 257/92 (esposizione ultra decennale a fibre di asbesto con l'applicazione del maggior coefficiente), oppure con il riconoscimento del danno amianto - malattia professionale asbesto correlata con ex art. 13 comma 7 della L. 257/92 (elenco malattie Lista inail asbesto).  

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Prepensionamento amianto Legge Fornero

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Come aggirare la Legge pensioni Fornero

La Legge Fornero (prepensionamento fornero) non si applica per i malati amianto di asbestosi, tumore dei polmoni o mesotelioma, per i quali trova invece applicazione l'art. 1 comma 250 Legge 232/2016 (leggi di più sul pensionamento immediato per i malati di asbestosi, tumore dei polmoni o mesotelioma).

La riforma della Legge Fornero

La riforma Legge Fornero, chiamata anche semplicemente la riforma Fornero sulle pensioni, indica l'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici", che, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero, ha modificato il sistema pensionistico italiano.

Legge Fornero: dettagli utili alle pensioni

Riforma Fornero del 2011 (DL 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

  • estensione pro-rata del metodo contributivo ai lavoratori  esclusi dalla Riforma Dini del 1995, che l'ha introdotto, (cioè coloro che nel 1995 avevano già 18 anni di contributi versati), a decorrere dall'01.01.2012;
  • aumento di un anno per le pensioni di anzianità, “anticipate” e abolizione delle quote (somma di età anagrafica e anzianità contributiva);
  • allungamento graduale entro il 2018 dell’età di pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti private da 60 anni a 65 (più “finestra” mobile di 12 mesi decisa dalla L. 122/2010), per allinearle a tutti gli altri;
  • adeguamento all’aspettativa di vita, dopo quello del 2019, non più a cadenza triennale ma biennale;
  • blocco totale della perequazione delle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo per gli anni 2012–2017 (annullato con Corte Cost. Sentenza n. 70/2015);
  • riduzione da 18 mesi a 12 della “finestra” mobile per i lavoratori autonomi (equiparati a tutti gli altri).

Legge sul prepensionamento Fornero

Coloro che hanno maturato il diritto a pensione prima della c.d. pensione Legge Fornero, hanno diritto a vedere applicato il precedente sistema previdenziale. In questo modo non trova applicazione la Legge pensione Fornero e si possono applicare i requisiti pre Fornero.

Con l'accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto, a maggior ragione con il coefficiente 1,5, è possibile maturare il diritto a pensione prima del 31.12.2011 e quindi ottenere l'applicazione della norma precedente alla normativa Fornero. 

Salvezza dei diritti maturati al 31.12.2011

Secondo l'art. 24, comma 3, D.L. 201/2011 (convertito in Legge 241/2011): 

 

"il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto".

Maturazione del diritto a pensione prima della Fornero

Rispetto al prepensionamento legge fornero, trova applicazione la precedente e più favorevole normativa in materia di esposti ad amianto (lavoratori non malati) e quindi con il coefficiente 1,5, per effetto dell'art. 13 comma 8 della L. 257/92, nei casi già indicati  (art. 47 comma 6 bis Legge 326/2003 e art. 3 comma 132 L. 350/2003). In particolare, per coloro che alla data del 02.10.2003 avessero già maturato il diritto a pensione:

Anno Anzianità contributiva Età anagrafica / per la genericità dei lavorati (tab. C.L. 449/97) Età anagrafica / Per categorie particolari (tab. B.L. 335/95) Anzianità Contributiva
 2004 35 57 56 38
2005 35 57 56 38
2006 35 57 57 39
2007 35 57 57 39

Oltre quanto già evidenziato nello schema di cui sopra, prima della Fornero legge e dei prepensionamenti Fornero (legge pre fornero), per i periodi dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità si maturava o con almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età, oppure con una anzianità contributiva minima di 35 anni e di 58 anni di età. 

Fino al 31 dicembre 2011, la decorrenza della pensione di anzianità era maturata sulla base della data di raggiungimento del requisito ai fini del diritto (contributi più età, oppure solo contributi) e l’effettiva liquidazione del trattamento pensionistico avveniva in un tempo successivo a quello di maturazione dei requisiti richiesti (c.d. sistema ‘finestre').

In particolare, i soggetti che hanno raggiunto i requisiti nell’anno 2011 hanno diritto alla pensione trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti (c.d. ‘finestra mobile’); la decorrenza della pensione, pertanto, è fissata al tredicesimo mese successivo a quello di maturazione del diritto alla pensione (art. 59, c. 8, L. 449/97; art. 1, c. 6, lett. c.), L. 243/2004; art. 1, c. 2 e 5, L. 247/2007; art. 12, c. 2, DL 78/2010 conv. in L. 122/2010; Circ. INPS24 settembre 2012 n. 126; Circ. INPS 16 marzo 2011 n. 53).

Il lavoratore che ha raggiunto la ‘quota 96’ nel novembre 2011, sulla base delle norme su legge Fornero prepensionamento potrà ottenere pensione di anzianità con decorrenza dicembre 2012; e per le pensioni con i requisiti raggiunti entro il 31 dicembre 2007 erano stabilite quattro decorrenze annuali che, in linea di massima, consentivano la riscossione della pensione a partire dall’inizio del trimestre successivo. Per le pensioni legge fornero, i cui requisiti sono stati raggiunti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, le ‘finestre’ da quattro erano state ridotte a due, con la conseguente liquidazione del trattamento pensionistico a partire dall’inizio del semestre successivo.

Con l’art. 24 del D.L. 201 del 2011, convertito con Legge 214 del 2011 pensioni, sono state introdotte rilevanti modificazioni per coloro che, alla data del 31.12.2011, non avessero ancora maturato il diritto a pensione, il cui requisito di anzianità contributiva risulta elevato a 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con l’aggiunta di un mese per ogni anno:

Maturazione requisiti  Donne  Uomini
 Dal 1° gennaio 2012 41 anni e 1 mese 42 anni e 1 mese 
Dal 1° gennaio 2013 41 anni e 2 mesi  42 anni e 2 mesi
Dal 1° gennaio 2014 41 anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi

In questa legge fornero sulle pensioni è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni ed è elevata a 2 punti per ogni anno anteriore di anticipo rispetto a due anni, in proporzione al numero dei mesi, nel caso in cui l’età di pensionamento non sia intera, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012.

Coloro che avessero raggiunto il requisito anagrafico di 57 anni ed un minimo di 35 anni di contributi per quei lavoratori che in data antecedente il 20.07.2007 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, comma 8, legge 243/04) per tutti coloro che avessero cessato il rapporto dipendente, con la sola eccezione di coloro che continuano l’attività con contratto part-time.

L’articolo 24, al comma 6, ha modificato anche i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia riforma Fornero, la cui maturazione è subordinata al compimento di 66 anni per gli uomini e 62 anni per le donne, con incremento graduale sulla base delle cosiddette speranze di vita, secondo le seguenti stime della tabella pensioni riforma Fornero:

Decorrenza Requisito Uomini  Requisito Donne
 dal 1° gennaio 2012 63 anni   62 anni
dal 1° gennaio 2013   63 anni e 3 mesi 62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014  66 anni e 3 mesi 63 anni e 3 mesi 
dal 1° gennaio 2015   64 anni e 9 mesi 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016   66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2017   66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi 
dal 1° gennaio 2018  66 anni e 7 mesi  65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019   66 anni e 9 mesi 65 anni e 9 mesi 
dal 1° gennaio 2020  66 anni e 11 mesi  65 anni e 11 mesi 
dal 1° gennaio 2021   67 anni 67 anni 

Le contribuzioni aggiuntive di cui all’art. 13 della l. 257/92, così come contemplate nei commi 6 e 7, ovvero nel comma 8, secondo la precedente e più favorevole regolamentazione normativa, ove applicabile in base alle disposizioni di cui all’art. 47 comma 6 bis legge 326/03 e art. 3 comma 132 legge 350/03, determinano con la moltiplicazione con il coefficiente 1,5 dell’intero periodo lavorativo in esposizione all’amianto, e la relativa maggiorazione pari al 50% del periodo contributivo, in più occasioni il venire in essere dei requisiti di maturazione del diritto a pensione alla data del 31.12.2011, con conseguente applicazione delle norme in vigore prima della riforma delle pensioni Legge Fornero dettata dall’art. 24, comma 3, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214 pensioni del 2011 (Legge Fornero pensione).

Quindi, per coloro che hanno maturato il diritto a pensione entro la data del 31.12.2011, anche per effetto delle maggiorazioni del periodo contributivo con effetto della moltiplicazione con il coefficiente 1,5, per via dell’esposizione all’amianto, si applica il precedente regime pensionistico, senza le restrittive modifiche disposte nell’ultima riforma del sistema pensionistico.

In conclusione, la norma di cui all’art. 24 n. 3 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con la legge 214 del 2011 fa salve le posizioni di coloro che, anche con la maggiorazione contributiva di cui all’art. 13 comma 8, ovvero commi 6 e 7, legge 257/92 avessero raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia[2], e anche ove si dovessero applicare questi nuovi requisiti pensione legge Fornero, evidentemente ottenere una contribuzione aggiuntiva pari al 50% del periodo di esposizione, ovvero la rivalutazione con il coefficiente 1,5, non è cose di poco conto.

[1]Sino a tutto il 2011 la decorrenza della pensione era soggetta a precisare date periodiche, comunemente definite ‘finestre’. In particolare, per i soggetti che hanno raggiunto a partire dal  1° gennaio 2011, la decorrenza della pensione di vecchiaia era fissata al tredicesimo mese successivo a quello di maturazione del diritto (c.d. finestra ‘mobile’: art. 12, c. 1, DL 78/2010; Circ. INPS 24 settembre 2010 n. 126).

 

[2] Quindi il diritto alla maggiorazione dell’anzianità contributiva, sempre per effetto dell’applicazione di cui ai commi 6 e 7, e di cui al comma 8 nei casi in cui si applica la precedente disciplina, dell’art. 13, legge 257/1992, ove determini il raggiungimento dei requisiti per la maturazione del diritto di anzianità prima del 31.12.2011, salva l’avente diritto dalle modifiche restrittive introdotte dal Governo Monti. 

Riforma legge fornero: come accedere al pensionamento

Riforma legge Fornero: in seguito agli ultimi interventi del Governo giallo verde (iniziativa Ministro Salvini), la legge Fornero ha subito sostanziali modificazioni per permettere il pensionamento quota 100 (riforma legge fornero amianto).

In questo modo, con entrata in vigore legge Fornero, i lavoratori anche esposti amianto asbesto hanno diritto al pensionamento. L'ONA e l'avv. Ezio Bonanni assistono i lavoratori per i prepensionamenti legge Fornero riforma Governo Di Maio Salvini.  

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