La Corte di Cassazione con ordinanza n. 1091/2023 ha confermato il diritto al risarcimento del danno differenziale e complementare per malattia asbesto correlata a un lavoratore Solvay con grado invalidante inferiore al 6%. In quest’ultima pronuncia si afferma il principio della sussistenza della responsabilità civile da reato, per violazione delle regole cautelari.
Sul ricorso 2678/2019 proposto da SOLVAY CHIMICA ITALIA Spa , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Vittoria Colonna, n. 39, presso lo studio dell'Avv. Marco Passalacqua, rappresentata e difesa da quest'ultimo e dagli Avv.ti Giulio Ponzanelli, Antonella Negri, Anna Grazia Sommaruga, Arianna Colombo e Valeria Giudici.
Ricorrente
Contro A.A., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Crescenzio, n. 2, sc. B, int. 3, presso lo studio dell'Avv. Ezio Bonanni, dal quale è rappresentato e difeso.
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 465/2018 della Corte di Appello di FIRENZE, depositata il 9.7.2018, R.G. n.
245/2017;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 18.10.2022 dal Consigliere Dott.
Francesco Giuseppe L. Caso.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Ezio Bonanni.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 18.10.2022