La Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 novembre 2022, n. 35228 ha statuito che va escluso a carico dell'INAIL l'indennizzo per il danno da "perdita del diritto alla vita", atteso che, venendo in questione un bene quale la vita, diverso dalla salute, non ricorre la nozione di danno biologico recepita dal D.Lgs. n. 13 del 2000, art. 13. In questo caso si può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro.
Sul ricorso iscritto al n.2447/2019 R.G. proposto da Esposito Olga, Converso Paolo, Converso Marco, Converso Rita, nella qualità di eredi di Converso Aldo, elettivamente domiciliati in Roma Via Crescenzio n.2, sc. B, int. 3, presso lo studio dell'avvocato Ezio Bonanni che li rappresenta e difende.
Ricorrenti
Contro Atitech SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n.21/23, presso lo studio degli avvocati Carlo Boursier Niutta e Patrizio Maria Raimondi che la rappresentano e difendono.
Controricorrente
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.7562/2017 depositata il 10/01/2018, R.G. n. 1162/2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere Guglielmo Cinque.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte, in motivazione specificate, e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2022