La Cassazione, con la sentenza n. 36322/2022, ha stabilito che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni. Secondo questo va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sè sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni.
A fronte di una sicura e prolungata esposizione ad amianto, certificata in vita del lavoratore dall'ente pubblico apposito preposto a riguardo, a mezzo di atto munito di sicura rilevanza probatoria nell'indagine causale in subjecta materia, e stanti due fattori cancerogeni differenti, la cui incidenza, però, non è stata appurata in termini concausali sicuri o in termini di esclusività rispetto ad altre possibili cause, finisce con l'essere in contrasto con il principio di equivalenza delle condizioni ex art. 41 c.p., l'esclusione persino di un ruolo concausale di tale documentata lunga esposizione ad asbesto nel determinismo del carcinoma polmonare che colpì il D.F.M..
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 18.10 2022.