Cassazione, Sez. Lav., 6547/2023, in riferimento alla materia di accertamento della esposizione qualificata all'amianto, ha evidenziato che trattandosi di accertamento che, per lo più, comporta una valutazione retrospettiva di una situazione lavorativa che necessariamente più non esiste (a seguito della cessazione dell'utilizzo dell'amianto con la L. n. 257/1992) - di norma l'accertamento richiesto dalla legge ai fini dell'attribuzione del diritto in questione non richiede alcun esperimento riferito all'attualità, ma implica soltanto il riferimento a dati di esperienza e scientifici (come le banche dati in possesso dell'INAIL o di altri istituti internazionali).
Sul ricorso 6462-2011 proposto da: I.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via della Stazione di Monte Mario 9, presso lo studio dell’avvocato Alessandra Gullo, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Magaraggia, giusta delega in atti.
Ricorrente
Contro I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mauro Ricci, Clementina Pulli, Sergio Preden, Antonella Patteri, giusta delega in atti;
Controricorrente
avverso la sentenza n. 326/2009 della Corte D’Appello Lecce Sez. Dist. di Taranto, depositata il 20/02/2010 R.G.N. 268/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2016 dal Consigliere Dott. Roberto Riverso;
udito l’Avvocato Preden Sergio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sanlorenzo Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Con sentenza n.326/2009 la Corte d’Appello di Lecce respingeva l’appello proposto da I.C. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e succ. mod. per esposizione ultradecennale all’amianto subita nel corso del periodo di lavoro svolto alle dipendenze delle Ferrovie Sud-Est srl dal 1981 al 1993.
A fondamento della sentenza la Corte sosteneva che ai fini del beneficio in questione occorresse dare la prova dell’esposizione qualificata ultradecennale con superamento dei valori limite stabiliti dal D.Lgs. n. 277 del 1991 e che tale prova dovesse essere allegata in maniera dettagliata dal lavoratore con deduzione della quantità di fibre per centimetro cubo presenti nell’ambiente di lavoro, senza potersi sopperire in mancanza con una ctu (esplorativa o integrativa), anche per la modifica dello stato dei luoghi oramai avvenuta in considerazione del lungo tempo trascorso rispetto al periodo di dedotta esposizione. D’altra parte c’era in atti un accertamento tecnico risalente al 1990 (di provenienza CONTARP) che aveva messo in luce l’assenza di fibre.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione I.C. affidandosi a due motivi. L’INPS resiste con controricorso.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017