La Cassazione, Sez. Lav., ord. 21950/2023 ha stabilito che la regola dell'equipollenza delle cause subisce una eccezione nella sola ipotesi in cui si raggiunga la prova che il fattore alternativo, innescando una serie causale autonoma, sia stato in grado, da solo, di produrre l'evento. Tale prova, tuttavia, non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, in termini di "probabilità qualificata".
Sul ricorso 27249-2019 proposto da A.A., B.B., C.C., in proprio e quali eredi di D.D., tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Crescenzio 2, presso lo studio dell'avvocato Ezio Bonanni, che li rappresenta e difende.
Ricorrenti
contro (Omissis) Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio 60, presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Paragallo, che la rappresenta e difende.
Controricorrente
nonchè contro (Omissis) Spa - (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prenestina 45, presso lo studio dell'avvocato Simona Flamment, che la rappresenta e difende.
Controricorrente
avverso la sentenza n. 823/2019 della Corte D'Appello di Roma, depositata il 14/03/2019 R.G.N. 4674/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere Dott. Carla Ponterio.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 comma 5, in caso di diffusione è necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi di D.D., i cui eredi sono ricorrenti.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2023