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Nuovi benefici amianto per il prepensionamento: istruzioni per l'uso

Con la legge 23.12.2014 n. 190, in Gazzetta Ufficiale 29.12.2014 (leggi il testo), il Legislatore è intervenuto ancora sulla materia di amianto.

Secondo l’Osservatorio Nazionale sull'Amianto - ONA Onlus,  tutti quelli che hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici contributivi con il coefficiente 1,25, devono presentare la domanda entro il 30.06.2015, poiché non può essere condivisa un’applicazione così restrittiva della norma così come contenuta nella Finanziaria del 2015 (art. 1 co. 115 L. 190/2014 per la quale la maggiorazione dell’1,5 viene data solo a coloro che hanno la sentenza ormai passata in giudicato, e che hanno tutti i dipendenti collocati in mobilità per cessazione delle attività lavorative), in pregiudizio di coloro il cui giudizio è pendente nelle fasi di appello oppure abbiano ottenuto direttamente dall’INAIL la certificazione di esposizione ed il conseguente accredito solo con il coefficiente 1,25 che non può essere utile per andare in pensione prima.

L’INPS ha predisposto un modulo, che si acclude e pubblica, che dovrà essere utilizzato dai soli lavoratori che hanno i requisiti stabiliti dalla Legge (e cioè la sentenza passata in giudicato con 1,25 e tutti i dipendenti in mobilità), mentre invece per tutti coloro che non hanno i requisiti restrittivi imposti dalla Legge (si pensi a coloro che hanno ottenuto direttamente la certificazione di esposizione, senza dover ricorrere al giudice, oppure coloro che hanno ancora in corso la causa), per i quali dovranno essere utilizzati esclusivamente moduli di domanda che non contengano autocertificazione, ma che facciano riferimento alla esatta situazione, e possano far valere l’illegittimità delle restrizioni.

Pertanto gli interessati sono pregati di prendere visione di quanto segue.

Coloro ai quali l’INAIL ha rilasciato la certificazione e hanno ottenuto dall’INPS l’accredito dei benefici con il coefficiente 1,25, presentare la domanda entro il 30 giugno 2015, anche se l’azienda di cui sono stati dipendenti non ha collocato tutti i suoi lavoratori in mobilità.

Qualora non venga loro accreditato il coefficiente 1,5, potranno far valere i loro diritti innanzi la Magistratura del Lavoro (in relazione al divieto di discriminazione di cui agli artt. 20 e 21 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea; e mutatis mutandis di cui all’art. 157 TFUE).

Coloro i quali hanno ancora la pendenza giudiziaria, qualsiasi sia la fase, hanno la possibilità comunque di fare domanda per avere l’1,5 e, nel caso fosse rigettata chiedere, in seguito, la tutela giudiziaria.

Coloro per i quali la mobilità è limitata e parziale e non totale, potranno comunque chiedere di poter accedere alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto con il coefficiente 1,5, in base alla stessa norma (utilizzando i modellini predisposti dall’Osservatorio Nazionale Amianto, senza la dichiarazione di autocertificazione, altrimenti si rischia un procedimento penale, perché utilizzando il modello INPS c’è l’autocertificazione che si è nelle condizioni volute dalla legge: modulo 2, che dovrà essere adattato e corredato dal documento di identità; modulo 3, per coloro che hanno in piedi il corso del giudizio, qualsiasi sia la fase; modulo 4, per coloro che hanno solo fatto la domanda amministrativa; modulo 5, come domanda cautelativa per coloro che non hanno fatto ancora alcuna domanda amministrativa di accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto).

Fondo Vittime Amianto per i malati di mesotelioma in seguito ad esposizione familiare e ambientale.

Con l’art. 1, comma 116, le prestazioni assistenziali del Fondo vittime amianto sono estese anche ai “malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto, cioè per esposizione ambientale comprovata”. Senza nuovi stanziamenti, quindi ma con la  ripartizione delle vecchie risorse, che saranno proporzionalmente sottratte a coloro che avevano ottenuto il riconoscimento di vittime dell’amianto per effetto dell’accredito della rendita INAIL.

Limitazione che l’Osservatorio Nazionale sull'Amianto - ONA Onlus contesta. Gli aventi diritto potranno inoltrare la domanda all’INAIL territorialmente competente, come da modello n°6 che si allega e che potrà essere adottato anche da coloro che hanno altre patologie asbesto correlate, per motivi di esposizione ambientale. 

Domanda di pensione anticipata per i lavoratori dell’amianto affetti da patologie asbesto-correlate, che abbiano ottenuto dall’INAIL il certificato ex art. 13, comma 7, Legge 257/92, e che abbiano almeno 30 anni di contributi.

In deroga alla normativa previdenziale vigente, l’art. 1, comma 117 della legge di stabilità prevede l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992), ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (solamente nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche per gli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta dalle disposizioni vigenti.

Si ricorda che l’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992 ha disposto che, con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano, cioè estraggono amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne. Il pensionamento anticipato riguarderà, in particolare, secondo le intenzioni del governo i soli lavoratori dell'Isochimica di Avellino ammalati con patologia asbesto correlata.

Tuttavia, poiché nel testo di legge si fa riferimento all’attività di scoibentazione e di bonifica, si ritiene che tutti coloro i quali abbiano lavorato nei siti dove l’amianto era utilizzato come materia prima, cioè, quelli che lo hanno de-coibentato dalle carrozze ferroviarie e/o lo hanno rimosso dai siti contaminati, hanno diritto a veder applicata la norma di cui all’art. 13 co. 2 l. 257/92 e, quindi, avranno diritto al prepensionamento a condizione che abbiano raggiunto i 30 anni di anzianità contributiva, e che abbiano contratto patologie asbesto correlate. 

I requisiti per accedere al pensionamento anticipato sono i seguenti: 

I. almeno 30 anni di contribuzione;

II. avvenuto riconoscimento della malattia professionale asbesto-correlata da parte dell’INAIL con il rilascio della certificazione di esposizione ex art. 13, comma 7, Legge 257/92;

III. ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa e il sito è interessato dalla bonifica da parte dell’ente territoriale.

L’Osservatorio Nazionale sull'Amianto - ONA Onlus consiglia comunque tutti i lavoratori affetti da patologie professionali asbesto-correlate, con certificazione ex art. 13, comma 7, Legge 257/92 di depositare comunque la domanda.

Potrà essere utilizzato, con gli opportuni adattamenti, il fac simile / modello n°7.

Domanda all'INPS di accredito dei benefici amianto anche nel caso in cui l'INAIL abbia revocato il certificato di esposizione. 

In base all’art. 1 co. 112 L. 190/2014, nel caso di revoca del certificato di esposizione e/o della prestazione, potrà essere depositata la richiesta di accredito della maggiorazione contributiva direttamente all’ente erogatore della prestazione, e far valere il certificato già ottenuto, e nel caso in cui ci fosse il diniego, si potrà presentare il ricorso amministrativo e successivamente il ricorso giudiziario.

Si può scaricare direttamente il modulo n°8, costituente il fac simile della domanda amministrativa.

Tutte le domande debbono essere spedite per lettera raccomanda con ricevuta di ritorno, con allegata la copia del documento di identità, e dei documenti ritenuti utili.

I modelli allegati costituiscono solo un fac simile, che dovrà essere poi singolarmente redatto, ed inoltrato, e l’Associazione non assume la responsabilità in caso di eventuali decadenze.

In caso di necessità, si potrà contattare l’Associazione Osservatorio Nazionale Amianto all’indirizzo e-mail osservatorioamianto@gmail.com, oppure direttamente il presidente, Avv. Ezio Bonanni, all’indirizzo avveziobonanni@gmail.com, oppure al numero di telefono 0773/663593.

L’Associazione non assume nessuna responsabilità in caso di errori di compilazione dei moduli, ovvero in caso di mancata accettazione delle domande.

ONA - Osservatorio Nazionale Amianto: consulenza gratuita

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