L’equiparazione alle vittime del dovere nella Marina Militare.


Il Legislatore del 2010 ‘si avvede della indefettibile necessità di interpretare autenticamente (sic!) la legge delega del 12.02.1955 n. 51’ (Riverso[1]) che dettava norme sull’igiene sul lavoro, e, dopo il rinvio alle Camere del primo testo con il messaggio del Capo dello Stato del 31.03.2010 con il quale si censuravano prontamente anche le disposizioni in materia di amianto e si chiedeva una nuova deliberazione sul punto, in quanto la legge delega del 1955 aveva esaurito la sua funzione ed era priva di effetti essendo già intervenuto il D.P.R. 303 del 1956 che dettava norme per la tutela della vita e dell’incolumità psicofisica di tutti i lavoratori, ivi compresi quelli imbarcati sui navigli militari, approvava in seconda lettura l’art. 20 della legge 132 del 2010 (cosiddetto collegato lavoro):

“1.  A decorrere dall’anno 2012, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

2.  Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all’ articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l’accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956.

L’art. 20 del D.L.vo 183/2010, nella sua definitiva stesura, con le correzioni che fanno esplicito riferimento alle norme penali del D.P.R. 303 del 1956, prevede sostanzialmente, pur in assenza di formale declaratoria, la equiparazione di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate nel corso e a causa dello svolgimento del servizio nella Marina Militare alle vittime del dovere: infatti, il primo comma dispone l’incremento di spesa stanziata dall’art. 1 comma 562 della legge 266 del 2005, che prevede l’estensione dei benefici previsti per le vittime di terrorismo e criminalità a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dell’art. 13 della legge 13.08.1980, n. 466, ai dipendenti pubblici che hanno subito una invalidità permanente in seguito a lesioni riportate in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto, nonché a tutti gli altri soggetti equiparati che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione di missioni dentro e fuori dei confini nazionali (riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative).

“Riesce difficile intuire come persone che contraggano malattie mortali per essere state esposte a sostanze pericolose di cui ignoravano l’esistenza per colpevole incuria di chi avrebbe dovuto informarli e proteggere, possano essere trasformati in vittime del dovere”  (Riverso[2])

E’ meno difficile intuire il perché ove si consideri che già nel 2010 era pendente un procedimento penale innanzi il Tribunale di Padova che vedeva imputati i vertici della Marina Militare; e questa stessa considerazione può spiegare anche perché al II comma si esclude l’applicazione delle norme di cui all’art. 2, lettera b), legge 12.02.55 n. 51, ‘in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato’ e delle disposizioni penali del D.P.R. 303 del 1956, ‘per il periodo di vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio’, e allo stesso tempo si fa riferimento al fatto che

“i provvedimenti adottati dal Giudice penale (che presume assolutori) non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l’accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956”.

Coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate in ragione del servizio espletato nella Marina Militare debbono essere considerati quindi a tutti gli effetti vittime del dovere e in quanto tali sono ammessi a godere di tutte le prestazioni stabilite dalla legge.

 



[1]Roberto Riverso, Norme ad processum e morti da amianto “vittime del dovere”, in Il lavoro nella giurisprudenza, 6/2011, IPSOA Editore.

[2] Opera già citata in precedenza.

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L’equiparazione alle vittime del dovere nella Marina Militare

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