Vittime del Dovere: tutela ed assistenza gratuita

Vittime del dovere: sono tutti coloro che hanno subito lesioni e/o danni fisici e infermità che in alcuni casi ne hanno causato anche la morte. La riconducibilità di questi danni è legata al servizio. In particolare, in alcune condizioni ed attività specifiche, identificate nell'art. 1, comma 563, della Legge 266 del 2005.

In particolare, nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, vigilanza ad infrastrutture civili e militari, operazioni di soccorso, attività di tutela della pubblica incolumità. In più sono tutelati anche coloro che hanno subito danni nel corso di missioni internazionali

 

Poi ci sono i c.d. equiparati alle vittime del dovere. Si tratta di quei soggetti che hanno svolto la loro attività nell'esecuzione di un dovere, ovvero nel servizio, in particolari condizioni, tra cui quelle ambientali ed operative. In particolare, ci riferiamo all'esposizione ad amianto, radiazioni e nanoparticelle per utilizzo di proiettili all'uranio impoverito, vaccini contaminati, etc.. Queste condizioni di rischio hanno provocato vere e proprie epidemie tra i nostri militari e anche tra coloro che hanno svolto altre attività nel Comparto Pubblico. 

 

L'ONA tutela tutti coloro che hanno subito infermità anche letali. In particolare, per coloro che sono stati esposti a polveri e fibre di amianto, nanoparticelle e radiazioni da uranio impoverito, etc. La tutela è riconosciuta a tutti coloro che, come dipendenti pubblici del Ministero della Difesa (Marina, Esercito, Aeronautica e Carabinieri) e del comparto sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza), hanno subito dei danni. In ogni caso, le malattie per causa di servizio, per infermità, fino al decesso, sono causate da esposizioni a cancerogeni, patogeni e tossico nocivi. L'amianto è principale fattore di rischio.

Assistenza medica e legale per le vittime del dovere

Vittime del Dovere

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La tutela ONA per le vittime del dovere

L'ONA, con l'Avv. Ezio Bonanni, ha ottenuto per gli appartenenti alle Forze Armate e al comparto sicurezza, il riconoscimento di vittime del dovere, con il riconoscimento delle stesse prestazioni riconosciute alle vittime del terrorismoIn caso di decesso, il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla vittima si trasmette agli eredi, oltre al risarcimento dei danni subiti per la perdita del loro congiunto, che si aggiungono a quelli dovuti per le prestazioni previdenziali.

Vittime del dovere: assistenza medica gratuita

Assistenza medica

L'ONA ha istituito un servizio sanitario. Nell'ambito delle sue finalità istituzionali, a più riprese, l'associazione ha sollecitato la sorveglianza sanitaria. In particolare, per coloro che sono stati impiegati in missione. Ci riferiamo, infatti, a coloro che sono stati impiegati nei territori Balcani, e che sono stati esposti ad ulteriori condizioni di rischio, oltre all'amianto.

Anche alla luce di un elevato incremento di casi di malattie asbesto correlate, e di altre patologie legate all'esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti e radiazioni, l'ONA ha istituito il servizio di assistenza medica. In tale servizio, è compresa anche l'assistenza medico-legale. Le attività dell'ONA permettono, quindi, di ottenere una verifica delle condizioni cliniche dei nostri militari e di tutti coloro che sono stati esposti a queste condizioni di rischio.

Nel caso di diagnosi, si può accedere al servizio di assistenza gratuita: 

Assistenza legale gratuita per le vittime del dovere

Assistenza legale

L'Avv. Ezio Bonanni, presidente ONA, con il suo staff di avvocati online, offre assistenza legale gratuita per il riconoscimento di vittime dovere, vittime del dovere benefici, vittime del dovere assegno vitalizio e per il risarcimento dei danni. 

Chi sono considerate come vittime del dovere

Sono considerati vittime del dovere tutti i dipendenti pubblici e appartenenti a Forze Armate e Comparto Sicurezza che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali è conseguito il decesso, in occasione o a seguito di missioni di ogni natura, impiegati:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Tra i diversi fattori di rischio:

Per ottenere il riconoscimento di Vittima del Dovere è necessario presentare una documentazione clinica e di servizio completa. 

Correlazione tre vittime del dovere e amianto

L’amianto è sicuramente il più potente tra i fattori di rischio, per le malattie e tumori da amianto e di altri cancerogeni.

L’asbesto è stato utilizzato in tutti i sistemi d’arma, nelle installazioni e perfino nelle unità navali, negli aeromobili e negli elicotteri, e quindi ne sono stati esposti i dipendenti del Ministero della Difesa (Marina, Esercito, Aeronautica e Carabinieri) e del comparto sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza).

 

Sono equiparati a vittime del dovere (art. 1, comma 563, Legge 266/2005) i soggetti che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

 

Nel corso della XVIIa legislatura, la Commissione Parlamentare d’Inchiesta sui rischi per l'uso dell'amianto, dell’uranio impoverito e i vaccini e alle radiazioni / onde ionizzanti, ha certificato, con la sua relazione finale, l'epidemia di mesoteliomi, e di altre infermità, per motivi di servizio, di tutto il personale delle Forze Armate, ivi compresi coloro che sono stati impegnati in missioni all'estero.

I danni da amianto e le Forze Armate

Il Ministero della Difesa ha registrato, dal 1993 al 2012, 405 casi di malattie asbesto correlate con 211 decessi; di cui 45 decessi in Aeronautica, 50 nei Carabinieri, 39 nell'Esercito e 77 nella Marina Militare.

 

L'INAIL ha confermato i dati della Commissione di Inchiesta parlamentare sul numero dei casi di mesotelioma che sono stati registrati nel comparto della Difesa, fino al 2015: 830 pari al 4,3 (tabella 26 pag 70), di cui 570 tra coloro che hanno svolto servizio nella Marina Militare. L'aggiornamento dei dati al 2018 è presente nel VII Rapporto ReNaM.

I mesoteliomi amianto sono la punta dell'iceberg, poiché l'asbesto provoca anche altri tumori asbesto correlati, tra i quali il tumore del polmone, della laringe, della faringe, de fegato, del colon e delle ovaie e degli altri organi del tratto gastrointestinale. L'amianto provoca anche infiammazione: asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici. L'Osservatorio Nazionale Amianto, anche sulla base dei dati raccolti, ha stimato che, nel solo comparto delle Forze Armate (compresi vittime del dovere Carabinieri), l'amianto ha provocato non meno di 2.000 decessi, senza risparmiare Polizia, Vigili del Fuoco, Guardie Carcerarie e tutti coloro che svolgono le loro attività di servizio in particolari condizioni ambientali e operative, di cui all'art. 1 lett. c) del DPR 243/06, emanato sulla base dell'art. 1 co. 564 della L. 266/05 (equiparati vittima del dovere).

Marina Militare: equiparazione alle vittime del dovere

L'art. 20 della Legge 183 del 2010, ha stabilito che coloro i quali hanno contratto infermità per esposizione ad amianto, nello svolgimento di attività di servizio, a terra, ovvero imbarcati nelle unità navali della Marina Militare, sono equiparati alle vittime del dovere (equiparazione alle vittime di amianto della Marina Militare). 

 

I marinai della Marina Militare Italiana, vittime amianto, e tutto il personale civile e militare del Ministero della Difesa che ha contratto infermità per esposizione ad amianto e altri cancerogeni, ha diritto alle prestazioni di vittima del dovere, e al risarcimento di tutti i danni. 

 

Per ottenere il riconoscimento delle prestazioni di vittima del dovere, colui che ha subito infermità per esposizione amianto e/o altri cancerogeni, deve  domandare il riconoscimento di causa di servizio e dello status di vittima del dovere, dando prova delle infermità (danno biologico), per effetto della esposizione all'agente killer (amianto e altri cancerogeni), con violazione di misure cautelari e strumenti di prevenzione (art. 2087 c.c.). Ciò integra il presupposto di cui all'art. 1 lett. c) del DPR 243/06 ed ex art. 1 co. 564 della L. 266/05 ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, e della costituzione delle prestazioni previdenziali di vittima del dovere (speciale elargizione, speciale assegno vitalizio, assegno vitalizio, etc.).

 

Ciò è stato confermato dal Giudice di legittimità (Corte di Cassazione,  sezione lavoro, sentenza n. 4238/2019; Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 20446/2019; etc.). Questo riconoscimento, equiparazione vittime del dovere, è esteso a tutto il personale delle Forze Armate, che ha contratto le stesse infermità (equiparati vittime del dovere).  

I benefici delle vittime del dovere

Con la legge 466 del 1980, i cittadini deceduti e superstiti e i dipendenti pubblici e superstiti, per azioni terroristiche e attività di servizio, hanno diritto al riconoscimento di vittima del dovere per causa di servizio e delle azioni terroristiche. La Legge 302 del 1990 e la Legge 407 del 1998, e la Legge 206 del 2006 regolano questa disciplina, estesa anche alle vittime dell'amianto e di altri cancerogeni, per danni alla salute in attività di servizio e/o in missioni. 

 

Il personale, civile e militare, delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza, e tutti coloro che hanno svolto un servizio per la P.A., e perciò stesso hanno contratto infermità, ivi comprese le malattie professionali (infermità come causa di servizio), ha diritto, oltre alla liquidazione dell'equo indennizzo, la costituzione delle prestazioni previdenziali, in favore della vittima. Sussiste, sempre e comunque, il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni.

I superstiti delle vittime del dovere

Sono considerati 'superstiti', prima di tutto il coniuge, e poi gli orfani, e via via gli altri familiari (art. 6 L. 466/1980). Sulla base di una non accettabile interpretazione di questa norma, il Ministero della Difesa penalizza gli orfani che non sono nel carico fiscale del deceduto, e nega la costituzione delle prestazioni di orfano di vittima del dovere.

 

Per questi motivi, sono stati intentati numerosi procedimenti per tutelare gli orfani vittima del dovere, e sono stati depositati diversi disegni di legge, tra i quali quello del Senatore Corbetta (disegno di legge del Senatore Corbetta, equiparazione vittime del dovere alle vittime del terrorismo).

Disegno di legge Corbetta

Il Senatore Corbetta, nel recepire le istanze delle Associazioni Vittime del Dovere, ha depositato il disegno di legge che è finalizzato ad ottenere la equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo, e sanare così ogni disparità di trattamento. L'art. 1 del disegno di legge Corbetta per l'equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo. Questo permetterebbe agli orfani non a carico fiscale, al momento del decesso del loro congiunto, di ottenere l'accredito delle prestazioni di orfano e vittima del dovere.

Il disegno di legge Corbetta è in esame presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica. L'ONA, la cui delegazione è stata guidata dall'Avv. Ezio Bonanni, nel corso della sua audizione in merito al disegno di legge Corbetta, ha chiesto di sanare le ingiuste discriminazioni in danno vittime del dovere, con equiparazione vittime del terrorismo.

Prestazioni e risarcimenti per le vittime del dovere

Le Vittime del Dovere, compresi i c.d. equiparati, hanno diritto a tutta una serie di prestazioni. Innanzitutto, come già chiarito, sono equiparati alle vittime del dovere coloro che hanno subito danni biologici per esposizione asbesto e ad altri cancerogeni (nanoparticelle e radiazioni per uranio impoverito, radon, etc.). Con riferimento al rischio amianto, le vittime hanno diritto ai c.d. benefici contributivi, utili per il prepensionamento e/o per l'adeguamento dei ratei in godimento. In più, nel caso in cui pur con le maggiorazioni non si riesca ad acquisire il diritto al prepensionamento, si potrà chiedere il pensionamento con domanda amministrativa entro il 31.03.2022. Sussiste, sempre e comunque, il diritto al risarcimento danni. In ogni caso, sotto il profilo previdenziale, la vittima ha diritto ai seguenti benefici e prestazioni:

  • Speciale elargizione vittime del dovere;
  • Assegno mensile vitalizio per l’importo di €500,00, in luogo del minor importo di €258,23, per effetto della equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (vitalizio vittime del dovere);
  • Speciale assegno vitalizio, per l’importo di €1.033,00, con decorrenza dal 02/05/1992;
  • Esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
  • Diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli;
  • Borse di studio esenti da imposizione fiscale;
  • Esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia C e anche in favore dei famigliari;
  • Assistenza psicologica a carico dello Stato;
  • Esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici;

Equiparazione vittime del terrorismo: ulteriori prestazioni

Ulteriori prestazioni che si legano alla c.d. equiparazione alle vittime del terrorismo, ovvero al divieto di discriminazione tra vittime. In particolare, sulla base della più recente giurisprudenza di merito, l'Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto la liquidazione delle prestazioni dovute. Queste, anche in favore degli orfani non a carico, per di più, con gli stessi importi delle vittime del terrorismo.

 

  • Incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e dell’indennità di fine rapporto, o altro trattamento equipollente;
  • Aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buona uscita;

Speciale elargizione vittime del dovere

La speciale elargizione vittime del dovere è l’indennizzo economico una tantum riconosciuto alle vittime del dovere, cittadini italiani e loro superstiti, che hanno contratto un’infermità, ovvero sono deceduti nell'adempimento di una delle attività di cui all’art. 1, commi 563, ovvero equiparati, per effetto dell'art. 1 co. 564, L. 266/2005, come peraltro stabilito dall'art. 1 lett. c) del DPR 243/06.

 

La speciale elargizione è la somma esente da IRPEF, di cui hanno diritto sia le vittime del  dovere che le vittime del terrorismo, e in caso di decesso i loro familiari superstiti.

Inizialmente, la speciale elargizione era erogata solamente in favore dei superstiti dei militari e delle forze di polizia in seguito ad eventi cruenti (vittime del servizio e della criminalità organizzata ai sensi della legge 302/1990 e della legge 466/1980). In seguito è stata estesa anche a coloro che hanno contratto infermità (danno biologico), per causa di servizio, ovvero per esposizione ad amianto, a nanoparticelle per l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito, e ad altri agenti cancerogeni e tossico nocivi ( vittime del dovere equiparazione).

 

La speciale elargizione è riconosciuta, innanzitutto, ai famigliari superstiti militari di leva, dei volontari e allievi delle scuole e collegi militari deceduti “durante il servizio”: è sufficiente che l’evento si sia verificato “durante il servizio”.

L’indennizzo economico è pari ad € 25.822,84 e non è soggetta a rivalutazione annuale. Il beneficio non spetta nei confronti dei superstiti dei militari che all'atto dell’evento letale si trovavano in licenza, in permesso o fuori dal presidio militare senza autorizzazione.

 

Prestazioni estese ai familiari delle vittime

La prestazione è estesa anche alle vittime del servizio e cioè ai familiari superstiti del personale militare e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile in servizio permanente o di leva e volontari; che risultino deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, nell'espletamento cioè di un’attività connessa agli specifici compiti istituzionali. In tal caso l'elargizione è pari a € 100.000 soggetta a rivalutazione annuale sino alla data della liquidazione, più ulteriori € 60.000 in caso di presenza di carichi di famiglia (es. coniuge, o figli a carico della vittima al momento del suo decesso).

 

Le stesse prestazioni sono riconosciute anche alle vittime del terrorismo e vittime della criminalità organizzata.

La speciale elargizione in caso di morte

In caso di morte della vittima, i superstiti hanno diritto ad ottenere il pagamento dell’importo di € 200.000, mentre in caso di sopravvivenza, l’indennità è di € 2.000 per ogni punto di invalidità. La speciale elargizione è rivalutata anno per anno fino alla data della liquidazione. Le vittime possono optare per l’assegno vitalizio in luogo della speciale elargizione, in base agli artt. 3 e 5 della L. 302/1990.

 

L’assegno vitalizio per i superstiti è pari a € 309,87 mensili, se i destinatari sono in numero non superiore a tre; a € 193,67 mensili, se i destinatari sono quattro o cinque; e in € 154,94 mensili se i destinatari sono in numero superiore a cinque; per l'invalido la misura dell'assegno è pari a 6,19€ mensili per ciascun punto di invalidità a condizione che l'invalidità non sia inferiore a due terzi (66%). 

Speciale elargizione ai superstiti della vittima

La speciale elargizione, in caso di decesso della vittima del dovere, spetta ai superstiti, che sono identificati dall’art. 6, L. 466/1980: 1) coniuge superstite e figli se a carico (ripartita in parti uguali tra i concorrenti); 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori;  4) fratelli e sorelle se conviventi e a carico. 

Si dibatte sul diritto dei figli nel caso non fossero conviventi e a carico del defunto: l’Osservatorio Nazionale Amianto ha conseguito significativi risultati nell’ottenere la liquidazione anche a loro favore, sul presupposto che per le vittime del terrorismo, cui sono equiparate le vittime del dovere, tale requisito è stato soppresso con l’art. 82, co. 4, L. 388/2000.

 

Tuttavia, dopo SS. UU. 7761/2017, che aveva certificato equiparazione vittime del dovere a quelle del terrorismo, le SS. UU. 22753/2018, hanno negato il diritto delle sorelle e fratelli non a carico della vittima di ottenerne le relative prestazioni, quali superstiti. Questa giurisprudenza, purtroppo, ha costituito il presupposto che l'avvocatura dello Stato, nell'interesse dell'amministrazione, continui ad opporsi, anche in sede giudiziaria, alla liquidazione delle prestazioni di vittima del dovere in favore degli orfani non al carico.

 

Al fine di ottenere quanto dovuto (vittima del dovere benefici), gli orfani non a carico confidano nell'approvazione del disegno di legge del senatore Corbetta, e in sede giudiziaria nell' interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, per ottenere che anche i figli non a carico della vittima ottengano il diritto alle prestazioni previdenziali vittime del dovere equiparazione, oltre al risarcimento del danno.

Speciale elargizione per conviventi more uxorio

Hanno diritto alla speciale elargizione i soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio che risultino conviventi e a carico nei tre anni precedenti l’evento, ed ai conviventi more uxorio (art. 4, comma 2°, L. n. 302/90 e art. 13, comma 2°, D.P.R. n. 510/1999).

Imprescrittibilità dello status di vittima del dovere

Lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 2934 c.c., in relazione agli artt. 2 e 38 Cost.

 

Anche Cassazione, Sezione Lavoro, 17440/2022, ha sancito l’imprescrittibilità di questo diritto: “L’imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”.

Vittime del dovere: i superstiti e i loro diritti

In molti casi, le infermità contratte determinano la morte della vittima. In questi casi, occorre verificare chi siano i superstiti vittima del dovere. superstiti della vittima del dovere sono: (1) il coniuge superstite e figli, ivi compresi quelli maggiorenni ancorché non conviventi alla data dell’evento (art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, come aggiunto dal comma 106 dell’art. 2, legge n. 244/2007); 2) genitori; 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

 

L'assegno vitalizio mensile è la provvidenza economica, l’indennizzo continuativo, erogato mese per mese, non reversibile ed esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), perequato annualmente, che è erogato in favore delle vittime del dovere, che abbiano una infermità non inferiore al 25%. L'assegno vitalizio mensile si aggiunge alla speciale elargizione e agli altri trattamenti (pensione, pensione privilegiata, etc.). 

 

L'importo dell'assegno vitalizio mensile è pari a € 500,00 mensili per dodici mensilità annue, anche per le vittime del dovere, poiché la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sent. n. 7761/2017, ha stabilito che per tale prestazione vi sia il diritto a percepire lo stesso importo erogato alle vittime del terrorismo, confermato dalle Sezioni Unite 22753/2018 ( vittime del dovere equiparazione).

Il Ministero eroga l’importo di € 258,23 mensili, nonostante la granitica giurisprudenza delle Sezioni Unite ed è per questo motivo che ancora a tutt’oggi, per ottenere l’erogazione dell’importo maggiorato di € 500,00, è necessario agire in giudizio.

 

 

Nella totalità dei casi il Ministero è condannato ad adeguare l’assegno vitalizio all’importo di € 500,00.

I diritti degli orfani vittime del dovere non a carico

La problematica dei diritti dei figli non a carico fiscale, è tra le più rilevanti. Infatti, il Ministero della Difesa e gli altri Ministeri, negano questo diritto a coloro che, come figli, non fossero a carico della vittima al momento della morte. Questo però solo nel caso in cui la prestazione sia erogata anche al coniuge. Se la prestazione non è erogata al coniuge gli orfani ottengono il relativo diritto. L'appiglio è costituito dall'art. 6 della L. 466/1980, che fa riferimento alla sola speciale elargizione. Queste tesi sono state più volte sconfessate dalle Corti di merito, grazie all'impegno dell'Avv. Ezio Bonanni.

 

Tuttavia, sulla base di SS.UU. 22753/2018, in alcuni casi queste domande sono state rigettate. Quindi gli orfani, che non erano a carico, in caso di attribuzione del diritto anche al coniuge, si sono visti negare le prestazioni previdenziali. In questi casi, sono iniziati dei contenziosi. La Corte di Appello di Genova, in funzione di Magistratura del lavoro, n. 575/2019, nell'accogliere le tesi dell'Avv. Ezio Bonanni, ha ritenuto non applicabile l'art. 6 della L. 466/1980. In più, le stesse tesi, che si fondavano su SS.UU. 22753/2018, erano del tutto infondate, poichè questa pronuncia era riferita ai fratelli e sorelle non a carico, e non ai figli.

 

Tanto sono fondate le tesi dell'Avv. Ezio Bonanni che la Corte di Cassazione, recentemente, con ordinanza, Sez. 6 Num. 15224 del 2021, ha precisato che la Corte di Cassazione non ha, sul punto, ancora assunto una posizione. Infatti, questo tema deve trovare ancora un assetto definitivo. Così, per tabulas, nell'ordinanza richiamata. Per questi motivi, l'Osservatorio Nazionale Amianto invita tutti gli orfani di vittima del dovere non a carico, a proseguire nelle loro richieste. 

 

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Ordinanza Sez 6 N 15224 del 2021
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Orfani vittime del dovere: impugnazione delle sentenze negative

L'Osservatorio Nazionale Amianto, anche sulla base della recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. 6 Num. 15224 del 2021, continua la sua azione di tutela. 

Infatti, proprio sulla base di Corte di Cassazione, Sez. 6 Num. 15224 del 2021, valorizza le sentenze positive della Corte di Appello di Genova, sezione lavoro, n. 575/2019, in linea con le altre. Quindi si procede ad impugnare quelle sentenze che fossero negative, perchè errate.

 

Come già chiarito dall'Avv. Ezio Bonanni, le sentenze di rigetto si fondano, tutte, su SS.UU. 22753/2018, che non è applicabile a questi casi, perchè riguarda fratelli e sorelle non a carico.

 

Per tali ragioni, è in corso una vasta mobilitazione dell'ONA per informare tutti gli orfani non a carico del fatto che le poche sentenze negative, siano impugnate. 

Discriminazione nel trattamento degli orfani non a carico

Gli orfani non a carico fiscale al momento della morte del loro congiunto non potrebbero essere qualificati quali superstiti di vittime del dovere secondo l’art. 6, comma 1, n. 1 della L. 466/1980. Questo è stato confermato recentemente da Cass. Sez. Lav., 11181 del 2022. 

 

Tuttavia, questa posizione non è condivisa dall’ONA e dall'Avv. Ezio Bonanni. Questa decisione costituisce una forma di discriminazione nel trattamento tra orfani e un venir meno al principio di uguaglianza e di pari dignità salvaguardato dalla Costituzione (artt. 3, 29, 30, 31, 35, 36 e 38 Cost.). L'applicazione dell’art. 6, co.1, n.1, della Legge 466 del 1980 contrasta anche con il diritto comunitario. Perciò un altro strumento di tutela per i superstiti è il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE. 

Speciale assegno vitalizio alle famiglie

Le vittime del dovere, con una invalidità non inferiore al 25%, e i superstiti, identificati dall'art. 6, L. 466/1980: 1) coniuge superstite e figli se a carico (ripartita in parti uguali tra i concorrenti); 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori;  4) fratelli e sorelle se conviventi e a carico, hanno diritto a percepire, oltre all'assegno vitalizio, anche lo speciale assegno vitalizio, dell’importo di € 1.033,00 mensili, oltre perequazioni.

Pensione privilegiata alle vittime del dovere

In caso di riconoscimento di vittima del dovere sussiste il diritto ad ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata (messaggio INPS 3274/2017), in favore prima di tutto della vittima, e nel caso di decesso, in favore del coniuge ed eventualmente degli altri familiari che ne hanno diritto (pensione privilegiata di reversibilità).

Equiparazione vittime del terrorismo: stesse prestazioni

Inizialmente, il riconoscimento Vittima del Dovere, equiparazione vittime del dovere, era limitato ai soli militari della Marina esposti ad asbesto presente ed utilizzato nelle unità navali (art. 20 del D.Lgs. 183/10). Il Consiglio di Stato, con il parere del 1 giugno 2010, n. 02526/2010, ha stabilito che tali prestazioni di natura indennitaria e risarcitoria spettino a tutti coloro che nello svolgimento del servizio e delle missioni, di cui all'art 1, comma 563, della Legge 266 del 2005, hanno subito lesioni e malattie (riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere: vittime del dovere equiparazione).

 

Il Consiglio di Stato ha quindi stabilito che tutti coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate (mesotelioma, asbestosi e cancro polmonare) riconosciute come causa di servizio, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento di vittima del dovere, con tutte le prestazioni previdenziali proprie di chi ha ottenuto il riconoscimento di vittima del terrorismo (assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio e speciale elargizione). Per effetto di una progressiva equiparazione alle vittime del terrorismo (SS.UU. 7761/2017 - sentenze vittime del dovere), il riconoscimento è stato esteso e le vittime hanno ottenuto il diritto alle prestazioni delle vittime del terrorismo (art. 13, della l. 13.08.1980 n. 466 legge vittime del dovere). 

Liquidazione in favore degli eredi

In caso di decesso della vittima riconosciuta vittima del dovere, tutte le somme che questi ha maturato, prima dell'evento luttuoso, debbono essere erogate e/o liquidate in favore dei suoi eredi, sulla base del testamento, e/o delle norme della successione legittima. Gli eredi, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della L. 466/1980, sono anche superstiti e quindi hanno diritto ai trattamenti previdenziali, prima di tutto la vedova, ovvero il coniuge, e i figli (compresi quelli non nel carico fiscale), e nel caso di decesso del coniuge, in favore dei figli (in questo caso non si pone alcun problema per gli orfani non a carico), e così via. I superstiti vittima del dovere hanno diritto, ognuno di loro, ad ottenere le seguenti prestazioni previdenziali:

  • speciale elargizione di euro 200.000,00 una tantum divisa tra gli eredi legittimi;
  • assegno vitalizio di euro 500, con l'equiparazione alle vittime del terrorismo per ognuno dei famigliari;
  • speciale assegno vitalizio di euro 1033,00 mensili per ognuno dei famigliari;

L'Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto importanti risultati in favore delle vittime amianto nelle Forze Armate e nel comparto sicurezza, con liquidazione delle prestazioni di vittima del dovere, con equiparazione alle vittime del terrorismo. 

Gli orfani non a carico sono superstiti della vittima del dovere

In caso di decesso della vittima, gli eredi hanno diritto al riconoscimento di vedova/o e orfani di vittima del dovere, con la liquidazione delle relative prestazioni. L'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni hanno ottenuto significativi risultati nella tutela degli orfani non a carico fiscale. Infatti, la stessa ONA TV ha dedicato l'ottavo episodio: "Mesotelioma nelle forze armate e tutela degli orfani" . In questo episodio, sono intervenute la vedova e le orfane del Sig. Arcieri Salvatore, deceduto per mesotelioma pleurico dopo aver prestato servizio nella Marina Militare.

I figli non a carico del genitore defunto nell'adempimento del suo dovere, non hanno ottenuto, in via amministrativa, la costituzione di tale prestazione (speciale assegno vitalizio orfani non a carico fiscale), possono ottenere la tutela del loro diritto con l'azione giudiziaria. L'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni hanno già ottenuto significativi risultati con la condanna del Ministero della Difesa ad erogare lo speciale assegno vitalizio e le altre prestazioni anche agli orfani non a carico. Più recentemente, in seguito a SS.UU. 22753/2018, ci sono stati dei casi di rigetto di queste domande. Per questo motivo l'Avv. Ezio Bonanni e l'ONA hanno chiesto un intervento del Ministro della Difesa e hanno sostenuto, e sostengono, il Disegno di legge Corbetta equiparazione vittime del dovere, alle vittime del terrorismo. Sussiste, comunque e in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti prima di tutto iure hereditario, e poi ancora iure proprio, che potrà essere richiesto a carico del Ministero della Difesa. 

La graduatoria delle Vittime del Dovere

L'elenco vittime del dovere è riportato nella graduatoria. La graduatoria vittime del dovere è in continuo aggiornamento e consultabile gratuitamente dal sito della Guardia di Finanza.

Causa di servizio e vittime del dovere

La causa di servizio è il riconoscimento di una infermità o lesione fisica come dipendente dal lavoro e/o causata dal servizio svolto. È rivolta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e e del pubblico impiego non privatizzato (Forze di Polizia e Forze Armate). Fino al 31 dicembre 2011, la causa di servizio era estesa a tutti i dipendenti pubblici. Con la Legge n. 201/2011, la disciplina della causa di servizio è stata circoscritta ai soli dipendenti delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico. Queste prestazioni sono assimilabili a quelle Inail, che sono erogate a tutti gli altri dipendenti pubblici, in caso di infortunio e infermità, che sono riconosciute malattie professionali

sostituiscono il riconoscimento Inail, la cui disciplina non si applica per questi dipendenti pubblici. 

Il rischio nelle Forze Armate e nel Comparto Sicurezza

Gli appartenenti alle Forze Armate (Aeronautica, Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza e Marina Militare) e al Comparto Sicurezza (Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria) sono esposti a molti agenti cancerogeni e tossico-nocivi, tra i quali:

  • amianto (cfr. IARC, Volume)
  • tricloroetilene, tetracloroetilene ad altri agenti clorurati
  • fumi di scarico di motori endotermici funzionanti a gasolio e a benzine
  • campi elettromagnetici generati da apparecchiature di telecomunicazione, radars, sistemi di mira, motori elettrici, correnti elettriche sempre e comunque presenti e attive in mezzi corazzati, blindati, ruotati 
  • radiazioni ionizzanti almeno emesse da “trizio” e da uranio impoverito 
  • piombo e suoi composti organici ed inorganici 
  • idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
  • Idrocarburi aromatici non policiclici 
  • benzene
  • fibre artificiali isolanti (fibre di vetro, di roccia, di ceramica, ecc) 
  • missili al torio e i poligoni, come per il caso del poligono di Salto di Quirra in provincia di Nuoro 
  • Altri agenti patogeni e cancerogeni

Vittime del dovere: risarcimento danni

Le prestazioni di vittime del dovere sono un indennizzo rispetto al maggior danno, che deve essere integralmente risarcito. La Corte di Cassazione ha stabilito che, con riferimento alle prestazioni di causa di servizio (equo indennizzo) e di vittima del dovere (speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio), deve essere applicato il principio della compensatio lucri cum damno (SS.UU. 12564/2018). Per tali motivi, in sede giudiziaria, l'Avvocatura dello Stato, nei giudizi a carico del Ministero della Difesa, promossi sia dalle vittime, che dai loro familiari, eccepisce il pagamento delle prestazioni previdenziali, se corrisposte, per cercare di negare il risarcimento del maggior danno.

 

Per tali motivi, sia le vittime dirette, che i loro familiari (questi ultimi hanno diritto al risarcimento anche dei danni iure proprio), debbono dimostrare di aver subito un maggior danno, rispetto a quello del loro congiunto e a quello diretto, con quantificazione anche equitativa, e quindi ottenere il pagamento delle somme dovute, che si aggiungono a quelle delle prestazioni previdenziali (liquidazione danni eredi defunto: danno biologico, morale, esistenziale, etc.; e patrimoniali della vittima; danni diretti subiti singolarmente dai familiari, tra i quali quelli per perdita del rapporto parentale). Si applica il criterio del diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni. 

Rigetto della domanda di riconoscimento vittime del dovere

I dipendenti appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza, e tutte le vittime del dovere, e i loro familiari (ex art. 6 della L. 466/1980), dopo aver presentato la domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento di causa di servizio e di vittima del dovere, in caso di rigetto, possono presentare ricorso al Giudice del lavoro, per ottenere la condanna del Ministero della Difesa, ovvero degli altri Ministeri competenti (a seconda della titolarità del rapporto di servizio) alla liquidazione dell'equo indennizzo e delle prestazioni previdenziali connesse allo status di vittima del dovere. Il Tribunale ordinario ha il compito di riesaminare i fatti e tutta la documentazione medico-legale con la facoltà di poter annullare il decreto negativo dell'amministrazione per poterne emettere uno nuovo, concedendo i benefici vittime del dovere.

 

Non ci sono termini di prescrizione. Negli ultimi tempi, il Ministero della Difesa, ed eventualmente il Ministero dell'Interno, ovvero gli altri Ministeri, legittimati passivamente,  hanno eccepito la prescrizione (vittime del dovere prescrizione). Questa eccezione è infondata, poichè la qualità di vittima del dovere costituisce uno status e non un diritto soggettivo, e quindi queste eccezioni sono infondate.

In tal modo, anche se il Ministero ha rigettato la domanda di richiesta dei benefici vittime del dovere e il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) ha respinto il ricorso presentato, è possibile impugnare il decreto negativo e ottenere i benefici e le spettanze previsti dal riconoscimento di vittima del dovere.

Criteri di quantificazione del risarcimento

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito i criteri per la quantificazione percentuale delle invalidità anche per le vittime del dovere. Grazie al DPR 181/2009 si evita che le Commissioni mediche valutino con punteggi bassi i danni delle vittime del dovere ed equiparati.

 

In caso di lesione inferiore al 25%, non sono dovuti gli assegni. Sia lo speciale assegno vitalizio che l’assegno vitalizio mensile sono erogati solo a coloro riconosciuti con un grado di invalidità non inferiore al 25%. Inoltre, il danno biologico deve essere rivalutato dei 2/3 del valore percentuale, nel rispetto di SS.UU. 6215 del 2022, considerando  l'entità del danno morale, cioè del turbamento dello stato d’animo.

 

Questo diritto è applicabile anche retroattivamente: "I parametri medico-legali di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall’entrata in vigore della L. n. 206 del 2004".

I risultati raggiunti dall'ONA

Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, con sentenza 2334/2017 del 30.08.2017, ha condannato il Ministero della Difesa a liquidare quanto dovuto a una orfana di vittima del dovere con parificazione alle vittime del terrorismo: "l’importo mensile di €500,00, oltre perequazioni ex lege, e lo speciale assegno vitalizio vittime del dovere dell’importo di €1.033,00, oltre perequazioni ex lege, a decorrere dal decesso".

Grazie all'assistenza dell'Avv. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, ci sono state pronunce giurisdizionali di riconoscimento degli stessi diritti e delle stesse prestazioni delle vittime del terrorismo in favore delle vittime del dovere (SS.UU. 22753/2018). Le tesi dell'Avv. Ezio Bonanni sono state accolte dal Tribunale di Cagliari (sentenza n. 917/2016), poi impugnata dal Ministero della Difesa e confermata dalla Corte di Appello di Cagliari (Sezione Lavoro, sentenza n. 345/17), così come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare SS.UU., sentenza n. 7761/2017 e successiva giurisprudenza (ultime novità vittime del dovere).

Marina militare: ottenuto il riconoscimento di vittima del dovere per i figli non a carico di vittima amianto

Intervento della Dott.ssa Renata Roffeni Tiraferri - Conferenza Roma 6 novembre 2018

Marina Militare: militare vittima di mesotelioma: riconoscimento vittima del dovere e azione di risarcimento danni.

Sentenza ONA

Guardia di Finanza. Antonio Dal Cin: militare vittima di asbestosi, riconosciuto vittima del dovere:

INTERVENTO ANTONIO DAL CIN - Rieti, 7 marzo 2015

News vittime del dovere

Per aggiornamenti sui risultati e cause vinte per vittime del dovere e per famigliari di vittime del dovere, con riconoscimento anche del diritto al risarcimento dei danni, consulta il Giornale sull'amianto:

ONA Tv: la tutela delle vittime del dovere

L'ONA TV, la televisione dell'Osservatorio Nazionale Amianto APS, ha dedicato molta attenzione alla problematica della tutela legale delle vittime del dovere. Infatti, la problematica è stata da tempo attenzionata.

 

Per questi motivi, oltre agli interventi parlamentari, sono state celebrate diverse trasmissioni televisive:


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